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Document 62018CN0192

Causa C-192/18: Ricorso proposto il 15 marzo 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

GU C 182 del 28.5.2018, pp. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/14


Ricorso proposto il 15 marzo 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-192/18)

(2018/C 182/17)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Szmytkowska, K. Banks, H. Krämer, C. Valero, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, introducendo nell'articolo 13, punti da 1 a 3, della legge del 12 luglio 2017, recante modifica della legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari, una differenziazione nell'età pensionabile di uomini e donne che svolgono la funzione di giudici nei tribunali ordinari, di giudici della Corte suprema e di pubblici ministeri, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli articoli 5, lettera a) e 9, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 , riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (1), e

abbassando, all’articolo 13, punto 1, della legge summenzionata, l'età pensionabile applicabile ai giudici dei tribunali ordinari e conferendo, al contempo, al Ministro della giustizia il diritto di decidere in merito al prolungamento del periodo di servizio attivo dei giudici in base all'articolo 1, punto 26, lettere b) e c), della legge citata, la Repubblica di Polonia è venuta meno ai suoi obblighi derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione contesta alla Repubblica di Polonia che, introducendo nell'articolo 13, punti da 1 a 3, della legge del 12 luglio 2017, recante modifica della legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari, disposizioni che differenziano l'età pensionabile di uomini e donne che svolgono la funzione di giudici nei tribunali ordinari, di giudici della Corte suprema e di pubblici ministeri e abbassando, all’articolo 13, punto 1, della legge citata, l’età pensionabile applicabile ai giudici di tribunali ordinari e conferendo, al contempo, al Ministro della giustizia il diritto di decidere in merito al prolungamento del periodo di servizio attivo dei giudici in base all'articolo 1, punto 26, lettere b) e c), della legge citata, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli articoli 5, lettera a) e 9, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 , riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), nonché ai suoi obblighi derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.


(1)  GU 2006 L 204, pag. 23.


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