Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CA0176

    Causa C-176/18: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo - Spagna) – Club de Variedades Vegetales Protegidas/Adolfo Juan Martínez Sanchís [Rinvio pregiudiziale – Privativa comunitaria per ritrovati vegetali – Regolamento (CE) n. 2100/94 – Articolo 13, paragrafo 2 e paragrafo 3 – Effetti della privativa – Sistema di tutela a cascata – Messa a coltura di costituenti varietali e raccolta dei loro frutti – Distinzione fra gli atti compiuti sui costituenti varietali e quelli compiuti sul materiale del raccolto – Nozione di «utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali» – Articolo 95 – Protezione provvisoria]

    GU C 61 del 24.2.2020, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.2.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 61/4


    Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo - Spagna) – Club de Variedades Vegetales Protegidas/Adolfo Juan Martínez Sanchís

    (Causa C-176/18) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Privativa comunitaria per ritrovati vegetali - Regolamento (CE) n. 2100/94 - Articolo 13, paragrafo 2 e paragrafo 3 - Effetti della privativa - Sistema di tutela a cascata - Messa a coltura di costituenti varietali e raccolta dei loro frutti - Distinzione fra gli atti compiuti sui costituenti varietali e quelli compiuti sul materiale del raccolto - Nozione di «utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali» - Articolo 95 - Protezione provvisoria)

    (2020/C 61/04)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Tribunal Supremo

    Parti

    Ricorrente: Club de Variedades Vegetales Protegidas

    Convenuto: Adolfo Juan Martínez Sanchís

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 13, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, deve essere interpretato nel senso che l’attività di messa a coltura di una varietà protetta e di raccolta dei frutti della stessa, che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione, richiede l’autorizzazione del titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativa alla suddetta varietà vegetale, nei limiti in cui siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento.

    2)

    L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 deve essere interpretato nel senso che i frutti di una varietà vegetale che non possono essere utilizzati come materiale di moltiplicazione non possono essere considerati come ottenuti mediante un’«utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali» di tale varietà vegetale, ai sensi di detta disposizione, qualora i suddetti costituenti varietali siano stati moltiplicati e venduti a un agricoltore da un vivaio durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativa a detta varietà vegetale e la sua concessione. Qualora, dopo la concessione di tale privativa, detti costituenti varietali siano stati moltiplicati e venduti senza il consenso del titolare della stessa privativa, quest’ultimo può far valere il diritto ad esso conferito dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, di tale regolamento per quanto riguarda i suddetti frutti, salvo che egli abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai medesimi costituenti varietali.


    (1)  GU C 211 del 18.6.2018.


    Top