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Document 62017TN0747

    Causa T-747/17: Ricorso proposto il 15 novembre 2017 — UPF / Commissione

    GU C 32 del 29.1.2018, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.1.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 32/35


    Ricorso proposto il 15 novembre 2017 — UPF / Commissione

    (Causa T-747/17)

    (2018/C 032/49)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Union des Ports de France — UPF (Parigi, Francia) (rappresentanti: C. Vannini e E. Moraïtou, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata;

    condannare la Commissione all’integralità delle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso avverso la decisione C(2017) 5176 final della Commissione europea, del 27 luglio 2017, relativa al regime di aiuti n. SA.38398 (2016/C, ex 2015/E) concessi dalla Francia (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la ricorrente deduce cinque motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sull’errore di diritto commesso dalla Commissione nel qualificare come aiuto di Stato la misura fiscale nella sua interezza, in violazione del criterio relativo al carattere economico dell’attività dei porti francesi. A tal proposito, la ricorrente ritiene che la Commissione — nel concludere che l’esenzione fiscale in favore dei porti francesi costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, senza precisare che la qualificazione di aiuto è limitata alle sole attività economiche dei porti — sia incorsa, in linea di principio, in un errore di diritto che ha inficiato la sua decisione.

    2.

    Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto della Commissione circa la valutazione del carattere economico delle attività svolte dai porti francesi. La ricorrente ritiene che la Commissione sia, inoltre, incorsa in un errore di diritto nella sua analisi del carattere economico delle attività svolte dai porti francesi, per due ragioni:

    in primo luogo, in quanto essa avrebbe omesso in toto di esaminare nella decisione impugnata determinate attività svolte dai porti francesi;

    in secondo luogo, in quanto, in relazione a diverse altre attività dei porti francesi, essa si sarebbe limitata a reiterare i principi generali risultanti dalla giurisprudenza della CGUE in materia di finanziamento pubblico delle infrastrutture portuali, senza concludere nel senso della loro natura economica o meno, mentre si tratterebbe invece del criterio di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

    3.

    Terzo motivo, vertente sull’errore di diritto e sull’insufficienza di motivazione in merito alle condizioni relative alla distorsione della concorrenza e all’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, dal momento che la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che l’esenzione fiscale controversa fosse tale da generare distorsioni della concorrenza e da avere un effetto sugli scambi tra gli Stati membri, per quanto riguarda i porti francesi in generale, e, in modo più particolare, i porti insulari e i porti d’oltremare. Secondo la ricorrente, la decisione impugnata è viziata da motivazione insufficiente, poiché la Commissione avrebbe presunto che tali condizioni fossero soddisfatte nel caso di specie, senza suffragare la sua posizione.

    4.

    Quarto motivo, vertente sull’errore di diritto nell’espletamento della procedura di controllo di aiuti esistenti e sulla violazione dell’articolo 108, paragrafi 1 e 2, TFUE, in combinato disposto con il principio di proporzionalità, dal momento che, da un lato, esigendo che le autorità francesi forniscano la prova della compatibilità con il mercato interno del regime d’esenzione dall’imposta sulle società a favore dei porti francesi, la Commissione avrebbe invertito l’onere della prova e agito come se essa fosse investita di una richiesta di approvazione del regime di nuovi aiuti. Dall’altro lato, imponendo alle autorità francesi di procedere alla pura e semplice soppressione del suddetto regime d’esenzione, senza dimostrare l’impossibilità di apportare modifiche a detta misura tali da renderla compatibile con le norme dell’Unione sugli aiuti di Stato, la Commissione avrebbe violato l’articolo 108, paragrafi 1 e 2, TFUE, l’articolo 2 del regolamento n. 2015/1589 e il principio di proporzionalità.

    5.

    Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, poiché il fatto che la Commissione pretenda la soppressione del regime d’esenzione, pur lasciando sussistere regimi di aiuto ai porti in altri Stati membri, non consentirebbe di assicurare condizioni di concorrenza leale tra i vari porti europei ma, al contrario, condurrebbe a nuove distorsioni della concorrenza, in diretta violazione del ruolo affidato alla Commissione quale garante del buon funzionamento del mercato interno. Quest’ultima avrebbe pertanto violato il principio di imparzialità, che è il corollario necessario del principio di buona amministrazione.


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