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Document 62017TN0275

    Causa T-275/17: Ricorso proposto il 10 maggio 2017 — Michela Curto/Parlamento europeo

    GU C 239 del 24.7.2017, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 239/49


    Ricorso proposto il 10 maggio 2017 — Michela Curto/Parlamento europeo

    (Causa T-275/17)

    (2017/C 239/62)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Michela Curto (Genova, Italia) (rappresentanti: L. Levi e C. Bernard-Glanz, avvocati)

    Convenuto: Parlamento europeo

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata del 30 giugno 2016, che ha respinto la richiesta di assistenza della ricorrente e, se necessario, la decisione di rigetto della denuncia;

    condannare il convenuto a versare alla ricorrente l’importo di EUR 10 000, o qualsiasi altra somma che il Tribunale riterrà appropriata, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, oltre agli interessi legali fino al pagamento integrale;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.

    La ricorrente deduce che il convenuto ha commesso un errore nel ritenere che la condotta contestata non fosse inappropriata e un ulteriore errore nel concludere che tale condotta non aveva minato la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psicologica della ricorrente.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 24 dello Statuto e dell’obbligo di prestare assistenza.

    La ricorrente sostiene, inter alia, che il convenuto ha omesso di esaminare seriamente e rapidamente la richiesta di assistenza, come previsto dalla giurisprudenza applicabile.


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