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Document 62017TN0222

Causa T-222/17: Ricorso proposto il 18 aprile 2017 — Recyclex a.o./Commissione

GU C 195 del 19.6.2017, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/34


Ricorso proposto il 18 aprile 2017 — Recyclex a.o./Commissione

(Causa T-222/17)

(2017/C 195/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Recyclex SA (Parigi, Francia), Fonderie et Manufacture de Métaux (Anderlecht, Belgio), Harz-Metall GmbH (Goslar, Germania) (rappresentanti: M. Wellinger, S. Reinart e K. Bongs, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

ridurre l’importo dell’ammenda loro inflitta con la decisione della Commissione europea dell’8 febbraio 2017 (C(2017) 900 definitivo) relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE;

concedere alle ricorrenti dei termini di pagamento; e

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha errato nel non applicare il punto 26 (paragrafo finale) della comunicazione sulla cooperazione (1) alle ricorrenti per quanto riguarda la durata della violazione.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha errato nel non applicare il punto 26 (paragrafo finale) della comunicazione sulla cooperazione alle ricorrenti per quanto riguarda la violazione relativa alla Francia.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente applicato un incremento specifico del 10 % nel calcolo dell’ammenda sulla base del punto 37 dei suoi orientamenti per il calcolo delle ammende (2).

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha errato nel non concedere alle ricorrenti una riduzione del 50 % dell’ammenda a norma del punto 26, primo trattino, della comunicazione sulla cooperazione.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione contestata viola i principi di proporzionalità e non discriminazione così come il principio della individualità della pena.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è tenuto ad usare la sua competenza estesa al merito al fine di concedere termini di pagamento alle ricorrenti riguardo a qualsiasi parte dell’ammenda ancora dovuta.


(1)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17), modificata da ultimo dalla comunicazione della Commissione sulle modifiche alla comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2015, C 256, pag. 1).

(2)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).


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