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Document 62017CN0728

    Causa C-728/17 P: Impugnazione proposta il 24 dicembre 2017 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza sezione) del 13 ottobre 2017, causa T-572/16, Brouillard / Commissione

    GU C 112 del 26.3.2018, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.3.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 112/20


    Impugnazione proposta il 24 dicembre 2017 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza sezione) del 13 ottobre 2017, causa T-572/16, Brouillard / Commissione

    (Causa C-728/17 P)

    (2018/C 112/27)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Mihaylova, G. Gattinara, agenti)

    Altra parte nel procedimento: Alain Laurent Brouillard

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la sentenza del Tribunale del 13 ottobre 2017, Brouillard / Commissione (T-572/16);

    respingere il ricorso di primo grado;

    condannare il convenuto a tutte le spese relative ai due gradi di giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    Il primo motivo di impugnazione verte sull’errore di diritto e su uno snaturamento. Tale motivo si articola in tre parti e riguarda i punti 36, 39, da 43 a 56, 62 e 63 della sentenza impugnata.

    Con la prima parte, la Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretare il bando di concorso. Ai punti 36, 45, da 47 a 56 della sentenza impugnata, esso ha erroneamente considerato, da un lato, che l’aggettivo «completa», nell’espressione «formazione giuridica completa», contenuta nel bando di concorso, non si riferisse al contenuto del diploma richiesto e, dall’altro, che il termine «corrispondente», nell’espressione «diploma corrispondente almeno al livello della laurea», non si riferisse al diploma ma alla formazione. Parimenti, la Commissione considera che le conclusioni del Tribunale non trovano affatto supporto in un’interpretazione contestuale e teleologica, in quanto l’interpretazione dei requisiti di partecipazione ad un concorso deve essere fatta alla luce della descrizione dei compiti dei posti da occupare, che, ai sensi dell’allegato I del bando di concorso, sarebbero compiti di traduzione che devono essere svolti da «giuristi altamente qualificati».

    Con la seconda parte, la Commissione fa valere un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), i), dello Statuto, ai punti da 46 a 49 e da 52 a 53 della sentenza impugnata. La Commissione ritiene che tale disposizione dello Statuto non abbia alcuna rilevanza ai fini delle procedure di assunzione e che, soprattutto, non impedisca ad un’amministrazione, nello stabilire il contenuto di un bando di concorso, di prevedere requisiti di partecipazione più restrittivi rispetto ai criteri previsti da tale disposizione. Contrariamente a quanto ha ritenuto il Tribunale, un bando di concorso non può essere interpretato alla luce di tale disposizione statutaria.

    Con la terza parte, la Commissione invoca uno snaturamento del contenuto del master a finalità professionale dell’Università di Poitiers e della domanda di candidatura del ricorrente in primo grado. La Commissione ritiene che dai due suddetti elementi di prova risulta in modo manifesto che il ricorrente non era in possesso del diploma, rilasciato al termine di una laurea magistrale quinquennale in Giurisprudenza, richiesto dal bando di concorso. Le constatazioni del Tribunale ai punti 39 e 43-44, da 52 a 54 della sentenza impugnata sono pertanto errate.

    Il secondo motivo d’impugnazione verte su un errore di diritto nell’interpretazione delle norme che disciplinano la delimitazione dei poteri di una commissione giudicatrice al momento della verifica dell’esistenza di un diploma del candidato. Tale secondo motivo — che riguarda i punti 37, 52 e da 54 a 56 della sentenza impugnata — mira a contestare il ragionamento del Tribunale secondo cui la commissione giudicatrice avrebbe dovuto accettare il diploma del ricorrente in primo grado sulla sola base delle disposizioni nazionali che disciplinano il rilascio del diploma.

    Il terzo motivo di impugnazione, che riguarda i punti 39, 44, 47-48, 52, da 57 a 61 della sentenza impugnata, verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale non ha sufficientemente indicato gli elementi del fascicolo in base ai quali il ricorrente in primo grado sarebbe stato in possesso di un diploma che gli consentiva di rispettare il requisito richiesto del bando di concorso. Inoltre, il Tribunale è incorso in contraddizione, in quanto, pur avendo affermato che la formazione giuridica completa e il diploma che sancisce un ciclo completo di studi universitari attengono a due conclusioni differenti, ha constatato l’esistenza del diploma, senza indicare quale elemento consentisse di considerare dimostrata l’esistenza di una formazione giuridica completa. Infine, il Tribunale non ha spiegato a sufficienza la ragione per la quale, nella sentenza resa nella causa T-420/13, passata in giudicato, il diploma del ricorrente è stato rifiutato nell’ambito di una procedura per l’assegnazione di un appalto di servizi di traduzione come «freelance» per l’amministrazione della Corte di giustizia, mentre lo stesso diploma giustificherebbe, nel presente caso, che il medesimo ricorrente possa essere nominato giurista linguista di carriera presso i servizi di traduzione della Corte.


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