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Document 62017CN0649

Causa C-649/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 21 novembre 2017 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. / Amazon EU Sàrl

GU C 112 del 26.3.2018, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 21 novembre 2017 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. / Amazon EU Sàrl

(Causa C-649/17)

(2018/C 112/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente in cassazione: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.

Resistente in cassazione: Amazon EU Sàrl

Questioni pregiudiziali

Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori (1):

1)

Se gli Stati membri possano prevedere una disposizione che, come quella di cui all’articolo 246a, paragrafo 1, comma 1, primo periodo, punto 2, dell’EGBGB, nell’ambito della conclusione di contratti a distanza obbliga il professionista a mettere a disposizione del consumatore sempre [e non solo ove disponibile] il suo numero di telefono prima che detto consumatore manifesti la sua volontà contrattuale.

2)

Se l’espressione «gegebenenfalls» («ove disponibili») utilizzata nel[la versione tedesca del]l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE significhi che un professionista deve unicamente fornire informazioni riguardanti i mezzi di comunicazione già effettivamente presenti nella sua impresa e che egli non è pertanto tenuto ad attivare ex novo una linea telefonica o fax oppure un account di posta elettronica quando decide di concludere, nell’ambito della sua impresa, anche contratti a distanza.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Se l’espressione «gegebenenfalls» («ove disponibili») contenuta nel[la versione tedesca del]l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE significhi che si considerano già presenti in un’impresa solo quei mezzi di comunicazione che, in ogni caso, sono effettivamente impiegati dal professionista anche nei rapporti con i consumatori nell’ambito della conclusione di contratti a distanza o se si considerino tali anche quei mezzi di comunicazione impiegati in precedenza dal professionista unicamente per altri fini come, ad esempio, per comunicare con gli operatori economici o le autorità.

4)

Se l’enumerazione dei mezzi di comunicazione — vale a dire telefono, fax e posta elettronica — contenuta nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE sia tassativa o se il professionista possa utilizzare anche altri mezzi di comunicazione ivi non indicati — quali, ad esempio, una chat su Internet o un sistema di richiamata telefonica — a condizione che siano in tal modo garantiti contatti rapidi e una comunicazione efficace.

5)

Se ai fini dell’applicazione dell’obbligo di trasparenza di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE, secondo cui il professionista deve fornire al consumatore in maniera chiara e comprensibile le informazioni sui mezzi di comunicazione indicate nella lettera c) della disposizione succitata, rilevi il fatto che le informazioni siano fornite in modo rapido ed efficace.


(1)  GU 2011, L 304, pag. 64.


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