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Document 62016TN0805

    Causa T-805/16: Ricorso proposto il 16 novembre 2016 — IPPT PAN/Commissione e REA

    GU C 22 del 23.1.2017, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.1.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 22/47


    Ricorso proposto il 16 novembre 2016 — IPPT PAN/Commissione e REA

    (Causa T-805/16)

    (2017/C 022/64)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Le Berre, avvocato)

    Convenute: Commissione europea, Agenzia Esecutiva per la Ricerca (REA)

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione controversa della Commissione;

    dichiarare che la Commissione è incorsa in errore nell’emettere la nota di addebito n. 3241514040 (come ridotta dalla nota di credito n. 3233160082) e che il corrispondente importo di EUR 67 984,13 non è dovuto dal ricorrente;

    dichiarare che la Commissione e la REA devono pagare al ricorrente l’importo di EUR 69 623,94 per il progetto SMART-NEST, oltre agli interessi a decorrere dalla data della decisione;

    dichiarare che il ricorrente non è tenuto a pagare un risarcimento forfettario alla Commissione per i progetti KMM-NOE e BOOSTING BALTIC;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il ricorrente deduce sette motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 47 e 43 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riguardanti il diritto di accedere alla giustizia e di rivolgersi al mediatore.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dei contratti per i progetti KMM-NOE, BOOSTING BALTIC e SMART-NEST e del diritto belga applicabile.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione del regolamento finanziario e del regolamento finanziario delegato della Commissione.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento.

    5.

    Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione.

    6.

    Sesto motivo, vertente sulla violazione di requisiti procedurali fondamentali.

    7.

    Settimo motivo, vertente sull’abuso di potere da parte della Commissione.

    A sostegno del ricorso contrattuale basato sull’articolo 272 TFUE, il ricorrente deduce sei motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente ha adempiuto il proprio obbligo ai sensi dell’articolo II.19.1 dei contratti per i progetti KMM NOE e BOOSTING BALTIC.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha fornito alcuna prova a sostegno della propria pretesa.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha validamente dimostrato la propria pretesa.

    4.

    Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha esercitato i propri diritti contrattuali in buona fede.

    5.

    Quinto motivo, vertente sul fatto che il risarcimento forfettario rivendicato ai sensi dell’articolo II.30 è eccessivo e dovrebbe essere ridotto ai sensi dell’articolo 1231 del codice civile belga.

    6.

    Sesto motivo, vertente sul fatto che il pagamento è dovuto al ricorrente per il progetto SMART-NEST a titolo di parte residua del rimborso del contributo del ricorrente al fondo di garanzia.


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