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Document 62016TN0245

    Causa T-245/16: Ricorso proposto il 13 maggio 2016 – Yanukovych/Consiglio

    GU C 243 del 4.7.2016, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.7.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 243/50


    Ricorso proposto il 13 maggio 2016 – Yanukovych/Consiglio

    (Causa T-245/16)

    (2016/C 243/56)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Donetsk, Ucraina) (rappresentante: T. Beazley, QC)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76) nella parte in cui riguarda il ricorrente;

    annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1), poiché non abroga il regolamento n. 208/2014, nella parte in cui riguarda il ricorrente;

    condannare il Consiglio alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio dell’Unione europea (il «Consiglio») non disponeva di una base giuridica adeguata per l’adozione delle misure impugnate. Tra gli argomenti a sostegno di tale motivo e dei motivi successivi rientra quello per cui i presupposti che consentono al Consiglio di basarsi sull’articolo 29 TUE non sono soddisfatti dalle misure impugnate. Dette misure impugnate non sono coerenti con gli obiettivi espressamente invocati dalla decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio (Stato di diritto e rispetto dei diritti umani in Ucraina). Invero, le misure impugnate compromettono lo Stato di diritto e i diritti umani poiché sostengono un regime che non vanta una storia di rispetto dei diritti umani o dello Stato di diritto. Il Consiglio non può far affidamento sulle decisioni dell’ufficio del procuratore generale o dei giudici ucraini, poiché essi, in particolare, non sono né indipendenti né imparziali e sono soggetti a ingerenze politiche da parte dell’attuale regime ucraino. La presunzione di innocenza, a cui il ricorrente ha diritto, è stata ripetutamente violata dalle autorità ucraine.

    2.

    Secondo motivo, vertente sullo sviamento di potere da parte del Consiglio. Il vero scopo perseguito dal Consiglio nell’attuare le misure impugnate era ed è quello di ingraziarsi l’attuale regime ucraino e di massimizzare la propria influenza politica su tale regime, il che non rappresenta un uso corretto dei poteri in questione.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non ha fornito una motivazione adeguata o sufficiente, in quanto si è semplicemente basato su affermazioni standardizzate e vaghe.

    4.

    Quarto motivo, vertente sul fatto che il ricorrente non soddisfa, nel periodo considerato, i criteri per l’inclusione di una persona nell’elenco. Gli elementi su cui si è basato il Consiglio non costituivano una base fattuale sufficientemente solida per includere il ricorrente nell’elenco.

    5.

    Quinto motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione commesso dal Consiglio nell’includere il ricorrente nelle misure impugnate. Il Consiglio non disponeva di prove concrete, fattualmente attendibili e concordanti a sostegno delle misure impugnate e non ha effettuato un controllo sufficientemente rigoroso degli scarsi elementi in suo possesso.

    6.

    Sesto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente e/o sulla violazione del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Il Consiglio, in particolare, non ha adeguatamente consultato il ricorrente prima di adottare le misure impugnate e il ricorrente non ha avuto un’equa e congrua possibilità di correggere errori né di presentare informazioni rilevanti.

    7.

    Settimo motivo, vertente sulla violazione dei diritti di proprietà del ricorrente ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


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