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Document 62016TN0233

    Causa T-233/16 P: Impugnazione proposta il 12 maggio 2016 da José Luis Ruiz Molina avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 2 marzo 2016, causa F-60/15, Ruiz Molina/UAMI

    GU C 243 del 4.7.2016, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.7.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 243/45


    Impugnazione proposta il 12 maggio 2016 da José Luis Ruiz Molina avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 2 marzo 2016, causa F-60/15, Ruiz Molina/UAMI

    (Causa T-233/16 P)

    (2016/C 243/50)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: José Luis Ruiz Molina (San Juan de Alicante, Spagna) (rappresentanti: N. Lhoëst e S. Michiels, avvocati)

    Controinteressato nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 2 marzo 2016, causa F-60/15;

    condannare la convenuta nel procedimento di impugnazione alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 8, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’autorità di cosa giudicata della sentenza del 15 settembre 2011, Bennett e a./UAMI, F-102/09, EU:F:2011:138.

    3.

    Terzo motivo, attinente alla violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43), che ha attuato l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale, nonché dei principi e degli standard ben consolidati in diritto internazionale sociale sulla stabilità dell’impiego.

    4.

    Quarto motivo, riguardante il difetto di motivazione della sentenza impugnata.


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