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Document 62016TN0197

    Causa T-197/16: Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – Andrea Incontri/EUIPO - HigicoL (ANDREA INCONTRI)

    GU C 243 del 4.7.2016, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.7.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 243/38


    Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – Andrea Incontri/EUIPO - HigicoL (ANDREA INCONTRI)

    (Causa T-197/16)

    (2016/C 243/41)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Andrea Incontri Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: A. Perani e J. Graffer, avvocati)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: HigicoL, SA (Baguim do monte, Portogallo)

    Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

    Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

    Marchio controverso interessato: Marchio denominativo dell’Unione europea «ANDREA INCONTRI» – Domanda di registrazione n. 10 985 323

    Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

    Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 febbraio 2016 nel procedimento R 146/2015-4

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    riformare totalmente la decisione impugnata;

    di conseguenza, accettare integralmente la domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea n. 10 985 323 ANDREA INCONTRI;

    condannare le altre parti alle spese del presente procedimento, incluse quelle sostenute nel corso dei procedimenti di opposizione e di ricorso.

    Motivo invocato

    Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


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