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Document 62016TN0170

    Causa T-170/16: Ricorso proposto il 19 aprile 2016 – Guardian Glass España, Central Vidriera/Commissione

    GU C 243 del 4.7.2016, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.7.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 243/35


    Ricorso proposto il 19 aprile 2016 – Guardian Glass España, Central Vidriera/Commissione

    (Causa T-170/16)

    (2016/C 243/38)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Guardian Glass España, Central Vidriera S. L. (Llodio, Spagna) (rappresentanti: M. Araujo Boyd, D. Armesto Macías, A Lamadrid de Pablo, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare ricevibile il ricorso e i motivi di annullamento dedotti;

    accogliere i motivi di annullamento contenuti nella domanda e, quindi, annullare la decisione impugnata;

    disporre l’avvio di un procedimento formale di esame ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE affinché la ricorrente possa esercitare i suoi diritti processuali e la Commissione possa formalmente risolvere a sufficienza di diritto i propri dubbi in ordine alla compatibilità degli aiuti in causa, e

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il presente ricorso è rivolto contro la decisione con la quale la Commissione europea ha dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione alcuni aiuti ricevuti da Guardian, decisione comunicata alle autorità spagnole con lettera della Commissione del 15 luglio 2015, intitolata «Controversie fiscali nel País Basco (Álava) - Messaggio informale relativo alle deduzioni supplementari di compatibilità con le DAR del 1998», e notificata alla ricorrente da parte delle autorità spagnole in data 19 febbraio 2016.

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

    1.

    Primo motivo.

    In via principale, la ricorrente sostiene che la Commissione abbia adottato una decisione che dichiara l’incompatibilità di un aiuto individuale con il mercato interno, da una parte, in violazione dell’articolo 250 TFUE e del principio di collegialità perché tale decisione non è stata adottata dal collegio dei commissari e, dall’altra parte, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nonché degli articoli 4 e 13 del regolamento n. 659/1999, (1) in quanto la Commissione non ha avviato il procedimento formale prima di adottare la sua decisione.

    2.

    Secondo motivo.

    3.

    In subordine, la ricorrente invoca la violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, sulla base del rilievo secondo cui la Commissione è incorsa in errore, nella decisione impugnata, nell’esame della compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato interno.


    (1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


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