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Document 62016CN0096

    Causa C-96/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n° 38 de Barcelona (Spagna) il 17 febbraio 2016 — Banco Santander, S.A./Mahamadou Demba e Mercedes Godoy Bonet

    GU C 145 del 25.4.2016, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.4.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 145/24


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona (Spagna) il 17 febbraio 2016 — Banco Santander, S.A./Mahamadou Demba e Mercedes Godoy Bonet

    (Causa C-96/16)

    (2016/C 145/30)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Juzgado de Primera Instancia no 38 de Barcelona

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Banco Santander, S.A.

    Convenuti: Mahamadou Demba e Mercedes Godoy Bonet

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se sia conforme al diritto dell’Unione, e in particolare all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’articolo 2 C del Trattato di Lisbona, e agli articoli 4, paragrafo 2, 12 e 169, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (1), la pratica commerciale consistente nella cessione o nell’acquisto di crediti senza offrire al consumatore la possibilità di estinguere il debito pagando al cessionario il prezzo, gli interessi, i costi e le spese del procedimento.

    2)

    Se sia compatibile con i principi enunciati nella direttiva 93/13/CEE (2) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e per estensione con il principio di effettività e con gli articoli 3, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della citata direttiva, la suddetta pratica commerciale di acquisto del debito del consumatore per un prezzo esiguo, senza che questi acconsenta o venga informato, senza che la pratica suddetta prenda corpo quale condizione generale o clausola abusiva imposta nel contratto, e senza che al consumatore venga data l’opportunità di partecipare a tale operazione mediante un riscatto.

    3)

    Se, conformemente alla direttiva 93/13, e in particolare agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della stessa, al fine di garantire la protezione dei consumatori e degli utenti, e conformemente alla giurisprudenza comunitaria che la sviluppa, sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto di fissare come criterio inequivocabile la regola secondo cui, nei contratti di mutuo senza garanzia reale stipulati con i consumatori, è abusiva la clausola non negoziata che stabilisca un interesse moratorio comportante un incremento di oltre due punti percentuali rispetto all’interesse corrispettivo concordato.

    4)

    Se, conformemente alla direttiva 93/13, e in particolare agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della stessa, al fine di garantire la protezione dei consumatori e degli utenti, e conformemente alla giurisprudenza comunitaria che la sviluppa, sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto di stabilire come conseguenza che l’interesse corrispettivo continua a maturare fino al pagamento completo di quanto dovuto.


    (1)  GU 2000, C 364, pag. 1.

    (2)  GU L 95, pag. 29.


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