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Document 62016CA0003

    Causa C-3/16: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Lucio Cesare Aquino/Belgische Staat (Rinvio pregiudiziale — Diritto dell’Unione — Diritti conferiti ai soggetti dell’ordinamento — Violazione da parte di un giudice — Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Organo giurisdizionale di ultimo grado)

    GU C 151 del 15.5.2017, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.5.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 151/10


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 marzo 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Lucio Cesare Aquino/Belgische Staat

    (Causa C-3/16) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Diritto dell’Unione - Diritti conferiti ai soggetti dell’ordinamento - Violazione da parte di un giudice - Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Organo giurisdizionale di ultimo grado))

    (2017/C 151/14)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Hof van beroep te Brussel

    Parti

    Ricorrente: Lucio Cesare Aquino

    Convenuto: Belgische Staat

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice avverso le cui decisioni può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, non può essere considerato un organo giurisdizionale di ultimo grado, nell’ipotesi in cui un ricorso per cassazione proposto contro una decisione di detto giudice non sia stato esaminato in ragione della rinuncia agli atti da parte del ricorrente.

    2)

    Non occorre risolvere la seconda questione.

    3)

    L’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale di ultimo grado può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale, qualora un ricorso per cassazione sia respinto per motivi di irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a tale giudice, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.


    (1)  GU C 136 del 18.4.2016.


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