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Document 62015TN0669
Case T-669/15: Action brought on 09 October 2015 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e.a. v ECHA
Causa T-669/15: Ricorso proposto il 9 ottobre 2015 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e a./ECHA
Causa T-669/15: Ricorso proposto il 9 ottobre 2015 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e a./ECHA
GU C 48 del 8.2.2016, p. 80–81
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 48/80 |
Ricorso proposto il 9 ottobre 2015 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e a./ECHA
(Causa T-669/15)
(2016/C 048/88)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH (Berlino, Germania), Ecolab Deutschland GmbH (Monheim, Germania), Schülke & Mayr GmbH (Norderstedt, Germania), Diversey Europe Operations BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: K. Van Maldegem, M. Grunchard, avvocati, e P. Sellar, Solicitor)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata; |
— |
annullare la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche riguardante l’inserimento della società BASF nell’elenco dei principi attivi e dei fornitori di cui all’articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012 (1); e |
— |
condannare l’ECHA alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti sostengono che, permettendo l’inserimento di tale società nell’elenco di cui all’articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012 per un determinato principio attivo, l’ECHA non ha applicato il diritto. A tale riguardo, le ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’erronea applicazione delle disposizioni che richiedono alla società di presentare un fascicolo completo in forza dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’ECHA ha trattato in modo diverso società che si trovavano nella medesima situazione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che l’ECHA, contrariamente a quanto richiesto dal regolamento (UE) n. 528/2012, ha mancato di assicurare l’esistenza di pari condizioni di concorrenza tra le società che hanno partecipato al programma di riesame di una determinata sostanza e quelle che non vi hanno partecipato. |
(1) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167, pag. 1).