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Document 62015TN0669

Causa T-669/15: Ricorso proposto il 9 ottobre 2015 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e a./ECHA

GU C 48 del 8.2.2016, p. 80–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/80


Ricorso proposto il 9 ottobre 2015 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e a./ECHA

(Causa T-669/15)

(2016/C 048/88)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH (Berlino, Germania), Ecolab Deutschland GmbH (Monheim, Germania), Schülke & Mayr GmbH (Norderstedt, Germania), Diversey Europe Operations BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: K. Van Maldegem, M. Grunchard, avvocati, e P. Sellar, Solicitor)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata;

annullare la decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche riguardante l’inserimento della società BASF nell’elenco dei principi attivi e dei fornitori di cui all’articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012 (1); e

condannare l’ECHA alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che, permettendo l’inserimento di tale società nell’elenco di cui all’articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012 per un determinato principio attivo, l’ECHA non ha applicato il diritto. A tale riguardo, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’erronea applicazione delle disposizioni che richiedono alla società di presentare un fascicolo completo in forza dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’ECHA ha trattato in modo diverso società che si trovavano nella medesima situazione.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che l’ECHA, contrariamente a quanto richiesto dal regolamento (UE) n. 528/2012, ha mancato di assicurare l’esistenza di pari condizioni di concorrenza tra le società che hanno partecipato al programma di riesame di una determinata sostanza e quelle che non vi hanno partecipato.


(1)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167, pag. 1).


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