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Document 62015TN0640

    Causa T-640/15: Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Kristan/Parlamento

    GU C 48 del 8.2.2016, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 48/54


    Ricorso proposto il 13 novembre 2015 — Kristan/Parlamento

    (Causa T-640/15)

    (2016/C 048/62)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Tina Kristan (Ljubljana, Slovenia) (rappresentante: N. Pirc Musar, avvocato)

    Convenuto: Parlamento europeo

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    Annullare la decisione A(2015)8656 C del Parlamento europeo del 15 settembre 2015, recante rigetto della domanda di conferma della ricorrente diretta ad ottenere l’accesso a taluni documenti riguardanti informazioni relative a spese di viaggio, indennità di missione, indennità per spese generali, e spese riguardanti il personale di membri del Parlamento europeo;

    condannare il Parlamento a sopportare le spese della ricorrente ai sensi degli articoli 134 e 140 del regolamento di procedura del Tribunale, incluse le spese di ogni interveniente.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), poiché i dati personali richiesti non sono protetti ai sensi del diritto comunitario.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, poiché l’accesso alle informazioni richieste è stato negato malgrado fossero soddisfatte le condizioni per la loro divulgazione.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo generale, ai sensi degli articoli 2 e 4 del regolamento 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del medesimo regolamento, di esaminare ogni singolo documento.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, in quanto il diniego di accesso parziale al documento richiesto era ingiustificato.

    5.

    Quinto motivo, vertente sulla violazione del dovere di motivazione di cui agli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, poiché il Parlamento non ha esaminato tutti gli argomenti della ricorrente.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

    (2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, pag. 1).


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