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Document 62015TN0351

    Causa T-351/15: Ricorso proposto il 30 giugno 2015 — Papapanagiotou/Parlamento

    GU C 311 del 21.9.2015, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.9.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 311/49


    Ricorso proposto il 30 giugno 2015 — Papapanagiotou/Parlamento

    (Causa T-351/15)

    (2015/C 311/54)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Papapanagiotou AVEEA (Serres, Grecia) (rappresentanti: S. Pappas e I. Ioannidis, avvocati)

    Convenuto: Parlamento europeo

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione D(2015)12887 del 27 aprile 2015 del direttore generale della Direzione generale delle Infrastrutture e della Logistica con cui è stata respinta l’offerta presentata dalla ricorrente per i lotti 1, 2 e 4 della procedura di appalto «Mobili per ufficio» n. INLO.AO-2012-017-LUX-UAGBI-02 «avente per oggetto l'acquisto di mobilio standard per ufficio e di mobilio direzionale (di alta gamma) e relativi accessori» e con cui il direttore generale ha informato la ricorrente che, ai fini della valutazione di tutte le offerte nella summenzionata procedura, esso non aveva preso in considerazione uno dei criteri di aggiudicazione specificati nei documenti di gara;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione impugnata dovuta all’esclusione del sotto-criterio di aggiudicazione «costruzione (resistenza alla rottura, all'abrasione, ai graffi e alla decolorazione)» durante la procedura di appalto, in violazione del capitolato d’oneri, degli articoli 110, paragrafo 1 e 113, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (in prosieguo: il «regolamento finanziario») e dei principi generali della parità di trattamento e della trasparenza.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che l’amministrazione aggiudicatrice non avrebbe fornito una motivazione, in particolare circa le caratteristiche e i relativi vantaggi dell’offerta prescelta, in violazione dell’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario, dell’articolo 161, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del regolamento n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (in prosieguo: le «norme sull’applicazione del regolamento finanziario»), dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 296 TFUE.

    3.

    Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di trasparenza conformemente all’articolo 102 del regolamento finanziario e all’articolo 15, paragrafo 3, TFUE, in quanto l’amministrazione aggiudicatrice non avrebbe fornito informazioni e prove in merito alla questione se i campioni presentati dagli offerenti ai fini della rivalutazione delle offerte fossero identici ai campioni inizialmente esaminati nella prima procedura di valutazione successivamente annullata.


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