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Document 62015TA0249

Causa T-249/15: Sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2017 — JT / EUIPO — Carrasco Pirard (QUILAPAYÚN) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo QUILAPAYÚN — Impedimento relativo alla registrazione — Marchio notoriamente conosciuto — Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Titolare del marchio»]

GU C 32 del 29.1.2018, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 32/20


Sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2017 — JT / EUIPO — Carrasco Pirard (QUILAPAYÚN)

(Causa T-249/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo QUILAPAYÚN - Impedimento relativo alla registrazione - Marchio notoriamente conosciuto - Articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Titolare del marchio»])

(2018/C 032/26)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: JT (rappresentante: A. Mena Valenzuela, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Zaera Cuadrado, agente)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Eduardo Carrasco Pirard (Santiago, Cile) e i 7 controinteressati nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO i cui nomi figurano in allegato alla sentenza

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 marzo 2015 (procedimento R 354/2014-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra JT, da un lato, e il sig. Carrasco Pirard e i controinteressati nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO i cui nomi figurano in allegato, dall’altro

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 marzo 2015 (procedimento R 354/2014-2) è annullata.

2)

Le altre conclusioni del ricorso sono respinte.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 337 del 12.10.2015.


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