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Document 62015CN0518

    Causa C-518/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice del lavoro di Bruxelles (Belgio) il 28 settembre 2015 — Città di Nivelles/Rudy Matzak

    GU C 414 del 14.12.2015, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 414/21


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice del lavoro di Bruxelles (Belgio) il 28 settembre 2015 — Città di Nivelles/Rudy Matzak

    (Causa C-518/15)

    (2015/C 414/26)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Giudice del lavoro di Bruxelles

    Parti

    Appellante: Città di Nivelles

    Appellato: Rudy Matzak

    Questioni pregiudiziali

    1)

    se l’articolo 17, paragrafo 3, lettera c), punto iii), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (1), debba essere interpretato nel senso che autorizza gli Stati membri a escludere talune categorie di pompieri reclutati dai servizi pubblici antincendio da tutte le disposizioni che garantiscono la trasposizione della presente direttiva, ivi compresa quella che definisce l’orario di lavoro e i periodi di riposo;

    2)

    se, nella misura in cui la direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, prevede solamente prescrizioni minime, essa debba essere interpretata nel senso che non osta a che il legislatore nazionale mantenga o adotti una definizione meno restrittiva di orario di lavoro;

    3)

    se, tenuto conto dell’articolo 153, paragrafo 5, del TFUE e degli obiettivi della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, l’articolo 2 di detta direttiva, in quanto definisce le principali nozioni utilizzate dalla stessa e, in particolare, quelle di orario di lavoro e di periodi di riposo, debba essere ritenuto non applicabile alla nozione di orario di lavoro che deve consentire di determinare le retribuzioni dovute in caso di servizi di guardia a domicilio;

    4)

    se la direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, osti alla possibilità di considerare le ore di guardia a domicilio come orario di lavoro qualora, anche se il servizio di guardia è svolto presso il domicilio del lavoratore, i vincoli gravanti su quest’ultimo durante la guardia (come l’obbligo di rispondere alle chiamate dei datori di lavoro entro 8 minuti), limitino in modo significativo le possibilità di svolgere altre attività.


    (1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).


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