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Document 62015CN0518
Case C-518/15: Request for a preliminary ruling from the cour du travail de Bruxelles (Belgium) lodged on 28 September 2015 — Ville de Nivelles v Rudy Matzak
Causa C-518/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice del lavoro di Bruxelles (Belgio) il 28 settembre 2015 — Città di Nivelles/Rudy Matzak
Causa C-518/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice del lavoro di Bruxelles (Belgio) il 28 settembre 2015 — Città di Nivelles/Rudy Matzak
GU C 414 del 14.12.2015, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 414/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice del lavoro di Bruxelles (Belgio) il 28 settembre 2015 — Città di Nivelles/Rudy Matzak
(Causa C-518/15)
(2015/C 414/26)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Giudice del lavoro di Bruxelles
Parti
Appellante: Città di Nivelles
Appellato: Rudy Matzak
Questioni pregiudiziali
1) |
se l’articolo 17, paragrafo 3, lettera c), punto iii), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (1), debba essere interpretato nel senso che autorizza gli Stati membri a escludere talune categorie di pompieri reclutati dai servizi pubblici antincendio da tutte le disposizioni che garantiscono la trasposizione della presente direttiva, ivi compresa quella che definisce l’orario di lavoro e i periodi di riposo; |
2) |
se, nella misura in cui la direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, prevede solamente prescrizioni minime, essa debba essere interpretata nel senso che non osta a che il legislatore nazionale mantenga o adotti una definizione meno restrittiva di orario di lavoro; |
3) |
se, tenuto conto dell’articolo 153, paragrafo 5, del TFUE e degli obiettivi della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, l’articolo 2 di detta direttiva, in quanto definisce le principali nozioni utilizzate dalla stessa e, in particolare, quelle di orario di lavoro e di periodi di riposo, debba essere ritenuto non applicabile alla nozione di orario di lavoro che deve consentire di determinare le retribuzioni dovute in caso di servizi di guardia a domicilio; |
4) |
se la direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, osti alla possibilità di considerare le ore di guardia a domicilio come orario di lavoro qualora, anche se il servizio di guardia è svolto presso il domicilio del lavoratore, i vincoli gravanti su quest’ultimo durante la guardia (come l’obbligo di rispondere alle chiamate dei datori di lavoro entro 8 minuti), limitino in modo significativo le possibilità di svolgere altre attività. |
(1) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).