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Document 62015CN0501

    Causa C-501/15 P: Impugnazione proposta il 22 settembre 2015 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 15 luglio 2015, causa T-24/13, Cactus S.A./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    GU C 414 del 14.12.2015, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 414/18


    Impugnazione proposta il 22 settembre 2015 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 15 luglio 2015, causa T-24/13, Cactus S.A./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    (Causa C-501/15 P)

    (2015/C 414/22)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

    Altra parte nel procedimento: Cactus S.A.

    Conclusioni del ricorrente

    Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

    accogliere integralmente l’impugnazione;

    annullare la sentenza impugnata;

    condannare la Cactus S.A. alle spese sostenute dall’Ufficio.

    Motivi e principali argomenti

    Secondo la sentenza «IP Translator» la designazione di cui al titolo di una classe può ricomprendere tutti i prodotti o servizi inclusi nell’elenco alfabetico di tale classe. Tuttavia, tale designazione non può equivalere a rivendicare la totalità dei beni e servizi di una specifica classe. Il Tribunale ha erroneamente applicato la sentenza «IP Translator» e ha violato l’articolo 28 del regolamento sul marchio comunitario (1) e la regola 2 del regolamento recante modalità di esecuzione del predetto regolamento, nell’equiparare ciò che è ricompreso dal titolo della classe 35 a tutti i servizi appartenenti a tale classe. Poiché né i servizi di commercio al dettaglio in quanto tali, né i servizi di «vendita al dettaglio di piante e fiori naturali, granaglie; frutta e ortaggi freschi», sono ricompresi nell’elenco alfabetico della classe 35, i marchi comunitari anteriori non sono tutelati in relazione a tali servizi. Il requisito di precisare i prodotti o i tipi di prodotti cui si riferiscono i servizi di commercio al dettaglio, che si applica a tutti i marchi, compresi quelli richiesti prima della sentenza «Praktiker», è un ulteriore ostacolo alla conclusione del Tribunale secondo cui la designazione astratta del titolo della classe 35 si estende ai servizi di commercio al dettaglio in relazione a tutti i prodotti possibili.

    L’affermazione secondo cui il mero uso del cactus stilizzato non altera il carattere distintivo del marchio figurativo anteriore, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario, è inficiata da quattro errori di diritto. Fondando la sua conclusione solo sulla concordanza semantica tra il logo e l’elemento denominativo, il Tribunale non ha esaminato in che limiti nel marchio composito anteriore l’elemento denominativo «Cactus» fosse distintivo e importante. Il Tribunale non ha preso in considerazione le differenze visive e le (eventuali) differenze fonetiche tra il logo e il marchio composito, ha erroneamente basato la sua affermazione sulla conoscenza anteriore che il pubblico in Lussemburgo ha del marchio composito anteriore e non ha considerato la percezione del pubblico europeo nel suo insieme.


    (1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


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