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Document 62015CN0368

Causa C-368/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 14 luglio 2015 — Ilves Jakelu Oy

GU C 311 del 21.9.2015, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 311/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 14 luglio 2015 — Ilves Jakelu Oy

(Causa C-368/15)

(2015/C 311/40)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Ilves Jakelu Oy

Altre parti interessate: Ministero dei trasporti e delle comunicazioni

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nell’interpretazione dell’articolo 9 della direttiva 97/67/CE (1) sui servizi postali, nel testo modificato dalle direttive 2002/39/CE (2) e 2008/6/CE (3), la distribuzione di invii postali di abbonati debba essere considerata un servizio che esula dall’ambito di applicazione del servizio universale ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo oppure un servizio rientrante nell’ambito di applicazione del servizio universale ai sensi del paragrafo 2, nel caso in cui l’impresa attiva nel settore postale definisca con i suoi clienti le condizioni di distribuzione e addebiti ai medesimi una tariffa appositamente concordata.

2)

Nel caso in cui la summenzionata distribuzione di invii postali di abbonati si configuri come un servizio che esula dall’ambito di applicazione del servizio universale, se l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 2, punto 14, debbano essere interpretati nel senso che la fornitura di siffatti servizi postali, in circostanze come quelle del procedimento principale, possa essere subordinata ad una licenza individuale, come prevista nella legge in materia di servizi postali.

3)

Nel caso in cui la summenzionata distribuzione di invii postali di abbonati si configuri come un servizio che esula dall’ambito di applicazione del servizio universale, se l’articolo 9, paragrafo 1, debba essere interpretato nel senso che un’autorizzazione concernente tali servizi possa essere subordinata esclusivamente a oneri miranti a garantire la conformità alle esigenze essenziali, ai sensi dell’articolo 2, punto 19, della direttiva sui servizi postali e che le autorizzazioni concernenti tali servizi non possano essere subordinate a oneri inerenti alla qualità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi in questione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva.

4)

Nel caso in cui le autorizzazioni concernenti la summenzionata distribuzione di invii postali di abbonati possano essere subordinate esclusivamente a oneri miranti a garantire la conformità alle esigenze essenziali, se oneri come quelli in questione nel procedimento principale, che riguardano le condizioni di distribuzione del servizio postale, la frequenza della distribuzione degli invii, il servizio di cambiamento di indirizzo e di sospensione della distribuzione, la marcatura degli invii e i punti di raccolta, possano essere considerati corrispondenti alle esigenze essenziali di cui all’articolo 2, punto 19, e necessari per garantire la conformità alle esigenze essenziali ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1.


(1)  Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15, pag. 14).

(2)  Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (GU L 176, pag. 21).

(3)  Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (GU L 52, pag. 3).


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