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Document 62015CN0363

Causa C-363/15 P: Impugnazione proposta il 13 luglio 2015 da Louis Vuitton Malletier avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 aprile 2015, causa T-359/12, Louis Vuitton Malletier/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

GU C 414 del 14.12.2015, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 414/13


Impugnazione proposta il 13 luglio 2015 da Louis Vuitton Malletier avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 aprile 2015, causa T-359/12, Louis Vuitton Malletier/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

(Causa C-363/15 P)

(2015/C 414/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Louis Vuitton Malletier (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi, N. Parotta, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 21 aprile 2015, nella causa T-359/12, notificata alla ricorrente il 29 aprile 2015;

condannare l’UAMI a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nel corso di tali procedimenti;

condannare la Nanu-Nana a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nel corso di tali procedimenti.

Motivi e principali argomenti

1.

Con il presente ricorso Louis Vuitton Malletier (in prosieguo, «Louis Vuitton» o la «ricorrente») chiede che la Corte di giustizia annulli la decisione del Tribunale dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 21 aprile 2015, nella causa T-359/12 (la «decisione impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di Louis Vuitton avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 4 maggio 2012, nel procedimento R 1855/2011-1, che ha dichiarato integralmente nulla la registrazione del marchio comunitario n. 370445 (figurativo), per totale assenza di carattere distintivo.

2.

Il presente ricorso è volto a dimostrare che il Tribunale è incorso in errore nel concludere che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del RMC (1) è applicabile al marchio controverso così come nel concludere che l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 52, paragrafo 2, del RCM non si applicano nella presente causa.

3.

In primo luogo, confermando la decisione della commissione di ricorso che ha dichiarato nullo il marchio controverso, in quanto non intrinsecamente distintivo, il Tribunale ha violato le norme relative all’onere della prova nei procedimenti di dichiarazione di nullità.

4.

In particolare, la ricorrente sostiene che per conformarsi ai principi della presunzione di validità di cui beneficia il marchio comunitario registrato e della ripartizione dell’onere della prova nelle azioni di nullità, il Tribunale avrebbe dovuto annullare la decisione impugnata, sulla base del fatto che la Nanu-Nana non ha soddisfatto l’onere della prova, dal momento che non è stata in grado di dimostrare quali fossero le norme e gli usi del settore rilevante all’epoca della registrazione del marchio controverso e di conseguenza che quest’ultimo non si discostava significativamente da queste.

5.

In secondo luogo, richiedendo che la prova del carattere distintivo sia fornita per ogni Stato membro dell’Unione europea il Tribunale ha manifestamente violato la decisione della Corte di giustizia nella causa Lindt, secondo la quale «benché sia vero che l’acquisizione, da parte di un marchio, di un carattere distintivo in seguito all’uso debba essere dimostrata per la parte dell’Unione in cui esso non aveva ab initio un tale carattere, sarebbe tuttavia eccessivo pretendere che la prova di tale acquisizione venga fornita con riferimento a ciascun singolo Stato membro» (v., sentenza del 24 maggio 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI, C-98/11 P, EU:C:2012:307, paragrafo 62).

6.

In particolare, la ricorrente sostiene che se il Tribunale avesse applicato correttamente la decisione della Corte nella causa Lindt, sarebbe giunto alla conclusione che il marchio controverso aveva acquisito carattere distintivo mediante l’uso e, conseguentemente, avrebbe annullato la decisione della commissione di ricorso su tale punto.

7.

Alla luce di quanto precede la ricorrente chiede che la Corte annulli la decisione impugnata e condanni l’UAMI e la Nanu-Nana a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nel corso di tali procedimenti.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009 del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


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