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Document 62015CN0298

    Causa C-298/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 18 giugno 2015 — «Borta» UAB/VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

    GU C 311 del 21.9.2015, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.9.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 311/20


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 18 giugno 2015 — «Borta» UAB/VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

    (Causa C-298/15)

    (2015/C 311/24)

    Lingua processuale: il lituano

    Giudice del rinvio

    Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

    Parti

    Ricorrente:«Borta» UAB

    Resistente: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se gli articoli 37, 38, 53 e 54 della direttiva 2004/17 (1), letti in combinato disposto tra loro o separatamente (ma non limitandosi a tali disposizioni), debbano essere compresi e interpretati nel senso che:

    a)

    ostano ad una normativa nazionale in forza della quale, nel caso in cui alcuni subappaltatori siano invitati ad eseguire un appalto di lavori, l’opera principale, come definita dall’amministrazione aggiudicatrice, deve essere eseguita dal fornitore;

    b)

    ostano ad un sistema, stabilito dalla documentazione di gara, che prevede il cumulo delle capacità professionali dei fornitori, come specificato dall’amministrazione aggiudicatrice nel capitolato d’oneri controverso, in base al quale la quota corrispondente alla capacità professionale dell’operatore economico interessato (un partner nello svolgimento di un’attività congiunta) deve coincidere con la parte specifica dei lavori che tale operatore dovrà eseguire in forza dell’appalto pubblico.

    2)

    Se le disposizioni degli articoli 10, 46 e 47 della direttiva 2004/17, letti in combinato disposto tra loro o separatamente (ma non limitandosi a tali disposizioni), debbano essere compresi e interpretati nel senso che:

    a)

    non comportano una violazione dei principi di parità di trattamento dei fornitori e di trasparenza qualora l’amministrazione aggiudicatrice:

    preveda in via preliminare, nei documenti di gara, la possibilità generale di cumulare le capacità professionali dei fornitori, senza tuttavia stabilire un meccanismo per l’attuazione di tale misura;

    in un momento successivo, quando la procedura di appalto pubblico è in corso, definisca con maggiore precisione i criteri di valutazione delle qualifiche dei fornitori, stabilendo alcune restrizioni al cumulo delle capacità professionali di questi ultimi;

    in virtù di tale definizione più precisa del contenuto dei requisiti di qualificazione, proroghi il termine per la presentazione delle offerte e pubblichi il nuovo termine nella Gazzetta ufficiale;

    b)

    una restrizione al cumulo delle capacità professionali non dev’essere chiaramente indicata ex ante, nel caso in cui la natura specifica delle attività svolte dall’amministrazione aggiudicatrice e le peculiari caratteristiche dell’appalto pubblico rendano prevedibile e giustificata tale restrizione».


    (1)  Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1).


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