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Document 62015CN0294

    Causa C-294/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polonia) il 17 giugno 2015 — Edyta Mikołajczyk/Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki

    GU C 311 del 21.9.2015, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.9.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 311/19


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polonia) il 17 giugno 2015 — Edyta Mikołajczyk/Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki

    (Causa C-294/15)

    (2015/C 311/23)

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Sąd Apelacyjny w Warszawie

    Parti

    Ricorrente: Edyta Mikołajczyk

    Convenuti: Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se le cause aventi ad oggetto l’annullamento di un matrimonio dopo il decesso di uno dei coniugi rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (1),

    2)

    in caso di risposta affermativa alla prima questione, se il succitato regolamento includa nel proprio ambito di applicazione le cause aventi ad oggetto l’annullamento del matrimonio promosse da un soggetto diverso rispetto ad uno dei coniugi,

    3)

    in caso di risposta affermativa alla seconda questione, se nelle cause aventi ad oggetto l’annullamento del matrimonio, promosse da un soggetto diverso rispetto ad uno dei coniugi, la competenza dell’autorità giudiziaria possa essere fondata sui criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento.


    (1)  GU L 338, pag. 1.


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