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Document 62015CN0136

    Causa C-136/15 P: Impugnazione proposta il 20 marzo 2015 da Mohammad Makhlouf avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 gennaio 2015, causa T-509/11, Makhlouf/Consiglio

    GU C 311 del 21.9.2015, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.9.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 311/14


    Impugnazione proposta il 20 marzo 2015 da Mohammad Makhlouf avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 gennaio 2015, causa T-509/11, Makhlouf/Consiglio

    (Causa C-136/15 P)

    (2015/C 311/19)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Mohammad Makhlouf (rappresentante: G. Karouni, avvocato)

    Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni del ricorrente

    annullare la sentenza impugnata;

    dichiarare che le decisioni e i regolamenti del Consiglio dell’Unione europea previsti dal presente ricorso sono nulli e privi di effetti, nei limiti in cui riguardano il ricorrente;

    condannare il Consiglio alle spese relative all’impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale sostenute dal ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno dell’impugnazione il ricorrente deduce un motivo unico relativo a un errore di diritto commesso dal Tribunale nell’applicazione delle norme concernenti l’obbligo incombente al Consiglio.

    In particolare, il ricorrente contesta al Tribunale di essersi basato su una motivazione del Consiglio che sarebbe incompleta e non dettagliata, il che non gli avrebbe consentito di individuare le ragioni specifiche e concrete della sua iscrizione. Di conseguenza, il ricorrente non sarebbe stato in grado di assicurare una difesa adeguata, ignorando il fatto contestatogli riguardante la repressione dei manifestanti o l’attività di sostegno al regime o finanche la sua intenzione di beneficiare dei vantaggi offerti dal regime.

    Inoltre, il Tribunale avrebbe manifestamente snaturato il proprio obbligo di motivazione cercando di sopperire alla condotta omissiva del Consiglio, sostenendo erroneamente e per la prima volta nella sua sentenza che il ricorrente «trae vantaggio dalle politiche del regime».

    L’assenza, nella motivazione del Consiglio, di un’indicazione chiara e precisa del fatto addebitato, che ha comportato l’applicazione della misura restrittiva, avrebbe quindi gravemente pregiudicato l’esercizio dei diritti della difesa del ricorrente.


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