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Document 62015CA0494

Causa C-494/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud — Repubblica ceca) — Tommy Hilfiger Licensing LLC e a./Delta Center a.s. (Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2004/48/CE — Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale — Nozione di «intermediario i cui servizi sono utilizzati per violare un diritto di proprietà intellettuale» — Locatario di un’area di mercato che offre in sublocazione i singoli punti vendita — Possibilità di emettere un provvedimento inibitorio nei confronti di tale locatario — Articolo 11)

GU C 335 del 12.9.2016, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 335/26


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud — Repubblica ceca) — Tommy Hilfiger Licensing LLC e a./Delta Center a.s.

(Causa C-494/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2004/48/CE - Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale - Nozione di «intermediario i cui servizi sono utilizzati per violare un diritto di proprietà intellettuale» - Locatario di un’area di mercato che offre in sublocazione i singoli punti vendita - Possibilità di emettere un provvedimento inibitorio nei confronti di tale locatario - Articolo 11))

(2016/C 335/35)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší soud České republiky

Parti

Ricorrenti: Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading BV, Rado Uhren AG, Facton Kft, Lacoste SA, Burberry Limited

Convenuta: Delta Center a.s.

Dispositivo

1)

L’articolo 11, terza frase, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «intermediari[o] i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale», ai sensi di detta disposizione, il locatario di un’area di mercato che concede in sublocazione i diversi punti vendita situati in tale area a commercianti, alcuni dei quali utilizzano il loro spazio per vendere merci contraffatte di prodotti di marca.

2)

L’articolo 11, terza frase, della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che i presupposti ai quali è subordinato il provvedimento ingiuntivo, ai sensi di detta disposizione, rivolto a un intermediario che fornisce un servizio di locazione di punti vendita in un’area di mercato, sono identici a quelli relativi ai provvedimenti ingiuntivi che possono essere rivolti agli intermediari su uno spazio commerciale online, enunciati dalla Corte nella sentenza del 12 luglio 2011, L’Oréal e a. (C-324/09, EU:C:2011:474).


(1)  GU C 414 del 14.12.2015.


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