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Document 62015CA0222

Causa C-222/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pécsi Törvényszék — Ungheria) — Hőszig Kft./Alstom Power Thermal Services [Rinvio pregiudiziale — Clausola attributiva di giurisdizione — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 23 — Clausola inserita nelle condizioni generali — Consenso delle parti alle condizioni ivi previste — Validità e precisione di una clausola di tal genere]

GU C 335 del 12.9.2016, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 335/20


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pécsi Törvényszék — Ungheria) — Hőszig Kft./Alstom Power Thermal Services

(Causa C-222/15) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Clausola attributiva di giurisdizione - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 23 - Clausola inserita nelle condizioni generali - Consenso delle parti alle condizioni ivi previste - Validità e precisione di una clausola di tal genere])

(2016/C 335/27)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Pécsi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Hőszig Kft.

Convenuta: Alstom Power Thermal Services

Dispositivo

L’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di giurisdizione, come quella oggetto del procedimento principale, che, da un lato, sia stata stipulata nell’ambito delle condizioni generali di contratto del committente, menzionate negli atti contenenti i contratti inter partes e trasmesse all’atto della loro conclusione, e che, dall’altro, designi quali giudici competenti quelli di una città di uno Stato membro, soddisfa i requisiti della disposizione suddetta, relativi al consenso tra le parti ed alla precisione del contenuto di tale clausola.


(1)  GU C 245 del 27.7.2015.


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