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Document 62015CA0018

    Causa C-18/15: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Brisal — Auto Estradas do Litoral SA, KBC Finance Ireland/Fazenda Pública (Rinvio pregiudiziale — Articolo 56 TFUE — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Normativa tributaria — Assoggettamento ad imposta degli interessi percepiti — Differenza di trattamento tra gli istituti di credito residenti e gli istituti di credito non residenti)

    GU C 335 del 12.9.2016, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.9.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 335/10


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Brisal — Auto Estradas do Litoral SA, KBC Finance Ireland/Fazenda Pública

    (Causa C-18/15) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Normativa tributaria - Assoggettamento ad imposta degli interessi percepiti - Differenza di trattamento tra gli istituti di credito residenti e gli istituti di credito non residenti))

    (2016/C 335/12)

    Lingua processuale: il portoghese

    Giudice del rinvio

    Supremo Tribunal Administrativo

    Parti

    Ricorrente: Brisal — Auto Estradas do Litoral SA, KBC Finance Ireland

    Convenuta: Fazenda Pública

    Dispositivo

    L’articolo 49 CE non osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale una procedura di ritenuta alla fonte dell’imposta è applicata alla remunerazione degli istituti di credito non residenti dello Stato membro nel quale sono forniti i servizi, mentre la remunerazione versata agli istituti di credito residenti di tale Stato membro non è soggetta ad una siffatta ritenuta, a condizione che l’applicazione agli istituti di credito non residenti della ritenuta alla fonte sia giustificata da un motivo imperativo d’interesse generale e non ecceda quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito.

    L’articolo 49 CE osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che, di norma, assoggetta ad imposta gli istituti di credito non residenti per i redditi da interessi percepiti all’interno dello Stato membro interessato, senza riconoscere loro la possibilità di deduzione delle spese professionali direttamente connesse all’attività in parola, mentre una siffatta possibilità è riconosciuta agli istituti di credito residenti.

    Spetta al giudice nazionale valutare, sulla base del suo diritto nazionale, quali siano le spese professionali che possono essere considerate direttamente connesse con l’attività in esame.


    (1)  GU C 118 del 13.4.2015.


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