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Document 62014TN0790

Causa T-790/14: Ricorso proposto il 4 dicembre 2014  — Hassan/Consiglio

GU C 34 del 2.2.2015, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 34/42


Ricorso proposto il 4 dicembre 2014 — Hassan/Consiglio

(Causa T-790/14)

(2015/C 034/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Samir Hassan (Damasco, Siria) (rappresentante: L. Pettiti, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE):

la decisione di esecuzione 2014/678/PESC del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nei limiti in cui iscrive il sig. Samir Hassan nell’elenco figurante nell’allegato di detta decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 1013/2014 del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nei limiti in cui iscrive il sig. Samir Hassan nell’elenco figurante nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;

dichiarare che gli effetti degli atti annullati saranno definitivi;

risarcire, ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE, il danno cagionato al sig. Hassan dall’adozione delle misure restrittive summenzionate nei suoi confronti e, a tale titolo:

riconoscere la responsabilità extracontrattuale del Consiglio dell’Unione europea per il danno materiale patito e futuro e per il danno morale;

assegnare al sig. Hassan una somma mensile di EUR 2 50  000, a decorrere dal 1o settembre 2011, al fine di risarcire il danno materiale subito;

assegnare al sig. Hassan la somma simbolica di un (1) euro per il danno morale subito;

e condannare il Consiglio dell’Unione europea a risarcire il danno materiale futuro;

in ogni caso, condannare il Consiglio dell’Unione europea a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto del Consiglio nella valutazione dei fatti e su un errore di diritto che ne discende, poiché il Consiglio ha iscritto nuovamente il nome del ricorrente negli elenchi delle persone e entità cui si applicano le misure restrittive sulla base di motivi non sufficientemente comprovati.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione della presunzione d’innocenza del ricorrente.

4.

Quarto motivo, vertente sul risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito a causa delle misure illegittime adottate dal Consiglio nei suoi confronti.


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