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Document 62014TN0721

Causa T-721/14: Ricorso proposto il 13 ottobre 2014 — Regno del Belgio/Commissione

GU C 431 del 1.12.2014, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/42


Ricorso proposto il 13 ottobre 2014 — Regno del Belgio/Commissione

(Causa T-721/14)

(2014/C 431/66)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: L. Van den Broeck e M. Jacobs, agenti, assistiti da P. Vlaemminck e B. Van Vooren, advocaten)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la raccomandazione della Commissione 2014/478/EU, del 14 luglio 2014, sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d’azzardo on line e per la prevenzione dell’accesso dei minori ai giochi d’azzardo on line;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione del principio di attribuzione delle competenze, di cui all’articolo 5 TUE, poiché non sarebbe stata menzionata la sostanziale base giuridica dei Trattati che autorizza la Commissione ad adottare la misura impugnata.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione del principio delle competenze di attribuzione, dal momento che i Trattati non autorizzerebbero la Commissione ad adottare nel settore del gioco d’azzardo uno strumento con effetto di armonizzazione.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell’equilibrio istituzionale ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, poiché la Commissione si sarebbe discostata dalle conclusioni del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sul quadro relativo ai giochi d’azzardo e alle scommesse negli Stati membri dell’Unione europea (documento 16884/10).

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE rispetto agli Stati membri.

5.

Quinto motivo, vertente su una violazione degli articoli 13, paragrafo 2, TUE e 288 e 289 TFUE, dal momento che la misura impugnata costituirebbe di fatto una direttiva nascosta. Il ricorrente deduce altresì una violazione dell’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dato che la Commissione non si sarebbe servita di una legge al fine di limitare la libertà di espressione e la libertà di informazione sancite all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali.


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