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Document 62014TN0586

Causa T-586/14: Ricorso proposto il 7 agosto 2014  — Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissione

GU C 372 del 20.10.2014, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 372/20


Ricorso proposto il 7 agosto 2014 — Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissione

(Causa T-586/14)

2014/C 372/25

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (Anhui, Repubblica popolare cinese) (rappresentanti: Y. Melin e V. Akritidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (1), nei limiti in cui è applicabile alla Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd; e

condannare la Commissione ed ogni eventuale interveniente ammesso nel corso del procedimento a sostegno della Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione dei fatti e del diritto commesso dalla Commissione, in quanto essa ritiene che i costi di produzione e la situazione finanziaria della ricorrente siano oggetto di distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato, in violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino, del regolamento di base.

2.

Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione della Commissione e sull’insufficienza di prove presentate da quest’ultima per il fatto di aver dedotto dal prezzo all’esportazione della ricorrente una commissione di agente di vendita di importo equivalente al margine commerciale fatturato alla ricorrente da parte di una società collegata con sede ad Hong Kong, senza provare adeguatamente che tale società collegata operasse effettivamente in qualità di agente operante su commissione, in violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha calcolato il prezzo all’esportazione della ricorrente basandosi sul prezzo realmente pagato o da pagare per il prodotto allorché esso sia venduto nell’Unione europea, né basandosi sul prezzo a cui il prodotto esportato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente nell’Unione, in violazione dell’articolo 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento di base.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha reso noti i fatti e le prove essenziali che consentono di comprendere le modalità di calcolo dei margini di dumping e di pregiudizio della ricorrente, in violazione dell’articolo 20 del regolamento di base e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


(1)  GU L 142, pag. 1.


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