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Document 62014TN0227

    Causa T-227/14: Ricorso proposto l’ 11 aprile 2014 — CBM Creative Brands Marken/UAMI — Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Trecolore)

    GU C 245 del 28.7.2014, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.7.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 245/17


    Ricorso proposto l’11 aprile 2014 — CBM Creative Brands Marken/UAMI — Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Trecolore)

    (Causa T-227/14)

    2014/C 245/24

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: U. Lüken, M. Grundmann e N. Kerger, avvocati)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Roma, Italia)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 gennaio 2014, procedimento R 253/2013-1, nella parte in cui essa annulla la decisione della divisione di opposizione e accoglie l’opposizione alla domanda di registrazione n. 009 877 325 per i prodotti delle classi 18 e 25;

    respingere interamente l’opposizione alla domanda di registrazione n. 009 877 325;

    condannare l’UAMI alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Trecolore» per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35 — Domanda di marchio comunitario n. 9 877 325.

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Aeronautica Militare — Stato Maggiore.

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo e denominativo comunitario e nazionale «FRECCE TRICOLORI» per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28 e 41.

    Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell’opposizione.

    Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione contestata.

    Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.


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