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Document 62014TA0812

    Causa T-812/14 RENV: Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – BPC Lux 2 e a./Commissione («Aiuti di Stato – Aiuto delle autorità portoghesi alla risoluzione dell’istituto finanziario Banco Espírito Santo – Creazione e capitalizzazione di una banca-ponte – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Difetto di legittimazione ad agire – Irricevibilità»)

    GU C 61 del 24.2.2020, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.2.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 61/23


    Sentenza del Tribunale del 19 dicembre 2019 – BPC Lux 2 e a./Commissione

    (Causa T-812/14 RENV) (1)

    («Aiuti di Stato - Aiuto delle autorità portoghesi alla risoluzione dell’istituto finanziario Banco Espírito Santo - Creazione e capitalizzazione di una banca-ponte - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Difetto di legittimazione ad agire - Irricevibilità»)

    (2020/C 61/27)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: BPC Lux 2 Sàrl (Senningerberg, Lussemburgo) e le 19 altre parti ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: J. Webber, M. Steenson, solicitors, B. Woolgar e K. Bacon, barristers)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e P.-J. Loewenthal, agenti)

    Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e S. Jaulino, agenti, assistiti da M. Mendes Pereira, avvocato)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 5682 final della Commissione, del 3 agosto 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.39250 (2014/N) – Portogallo – Risoluzione del Banco Espírito Santo, SA.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

    2)

    La BPC Lux 2 Sàrl e le altre parti ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del procedimento sommario, di primo grado e di rinvio.

    3)

    La Commissione sopporterà le spese sostenute nell’ambito del procedimento di impugnazione.

    4)

    La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 46 del 9.2.2015.


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