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Document 62014TA0744

Causa T-744/14: Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2017 — Meta Group/Commissione [«Clausola compromissoria — Contratti di sovvenzione stipulati nell’ambito del sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) — Contratti di sovvenzione stipulati nell’ambito del programma quadro per l’innovazione e la competitività (2007-2013) — Rimborso delle somme versate — Saldo da pagare dell’importo complessivo del contributo finanziario riconosciuto alla ricorrente — Costi ammissibili — Responsabilità contrattuale»]

GU C 195 del 19.6.2017, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 195/17


Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2017 — Meta Group/Commissione

(Causa T-744/14) (1)

([«Clausola compromissoria - Contratti di sovvenzione stipulati nell’ambito del sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) - Contratti di sovvenzione stipulati nell’ambito del programma quadro per l’innovazione e la competitività (2007-2013) - Rimborso delle somme versate - Saldo da pagare dell’importo complessivo del contributo finanziario riconosciuto alla ricorrente - Costi ammissibili - Responsabilità contrattuale»])

(2017/C 195/23)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Meta Group (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Bartolini e A. Formica, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e R. Lyal, agenti)

Oggetto

Ricorso, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, diretto a far accertare l’inadempimento da parte della Commissione delle obbligazioni pecuniarie derivanti da diversi contratti di sovvenzione stipulati con la ricorrente a titolo del sesto programma quadro della Comunità europea di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006) e del programma quadro per l’innovazione e la competitività (2007-2013); a far dichiarare il carattere illecito delle compensazioni effettuate dalla Commissione in relazione ai crediti vantati dalla ricorrente; a far condannare la Commissione al pagamento in favore della ricorrente degli importi dovuti in ottemperanza dei citati contratti di sovvenzione, oltre agli interessi di mora e alla rivalutazione monetaria, nonché ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Meta Group Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 462 del 22.12.2014.


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