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Document 62014TA0130

    Causa T-130/14 P: Sentenza del Tribunale del 22 ottobre 2015 — Consiglio/Simpson («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Avanzamento di grado — Inquadramento nel quadro — Decisione di non accordare all’interessato il grado AD 9 in seguito al superamento da parte di quest’ultimo di un concorso generale di grado AD 9 — Snaturamento degli elementi di prova»)

    GU C 414 del 14.12.2015, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 414/28


    Sentenza del Tribunale del 22 ottobre 2015 — Consiglio/Simpson

    (Causa T-130/14 P) (1)

    ((«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Avanzamento di grado - Inquadramento nel quadro - Decisione di non accordare all’interessato il grado AD 9 in seguito al superamento da parte di quest’ultimo di un concorso generale di grado AD 9 - Snaturamento degli elementi di prova»))

    (2015/C 414/36)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer e A. Bisch, successivamente M. Bauer ed E. Rebasti, agenti)

    Altra parte nel procedimento: Erik Simpson (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

    Oggetto

    Impugnazione diretta all’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013, Simpson/Consiglio (F-142/1, Racc. FP, EU:F:2013:201).

    Dispositivo

    1)

    La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013, Simpson/Consiglio (F-142/11, Racc. FP, EU:F:2013:201) è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea ha respinto la domanda del sig. Erik Simpson diretta ad ottenere un avanzamento al grado AD 9 per il motivo che egli aveva superato il concorso EPSO/AD/113/07 e ha condannato il Consiglio alla totalità delle spese (punti da 1 a 3 del dispositivo di tale sentenza).

    2)

    La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

    3)

    Le spese sono riservate.


    (1)  GU C 135 del 5.5.2014.


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