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Document 62014TA0065

Causa T-65/14: Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2016 — Bank Refah Kargaran/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali — Nuovo inserimento del nominativo della ricorrente nell’elenco dopo l’annullamento dell’inserimento iniziale da parte del Tribunale — Errore di diritto — Errore di fatto — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Proporzionalità»)

GU C 22 del 23.1.2017, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 22/21


Sentenza del Tribunale del 30 novembre 2016 — Bank Refah Kargaran/Consiglio

(Causa T-65/14) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran - Congelamento dei capitali - Nuovo inserimento del nominativo della ricorrente nell’elenco dopo l’annullamento dell’inserimento iniziale da parte del Tribunale - Errore di diritto - Errore di fatto - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Proporzionalità»))

(2017/C 022/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bank Refah Kargaran (Teheran, Iran) (rappresentante: J. M. Thouvenin avocat)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux, M. Bishop e B. Driessen, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e D. Gauci, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, ad annullare la decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 306, pag. 18), e il regolamento d’esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 306, pag. 3), nella parte in cui riguardano la ricorrente e, in subordine, ad annullare la decisione 2013/661 e il regolamento d’esecuzione n. 1154/2013, nella parte in cui tali atti concernono la ricorrente a decorrere dal 20 gennaio 2014.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bank Refah Kargaran è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 135 del 5/5/2014.


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