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Document 62014FA0009

Causa F-9/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 18 dicembre 2015 — De Nicola/BEI (Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Rapporto di valutazione per il 2012 — Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi — Non luogo a statuire)

GU C 48 del 8.2.2016, p. 91–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/91


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Giudice unico) del 18 dicembre 2015 — De Nicola/BEI

(Causa F-9/14) (1)

((Funzione pubblica - Personale della BEI - Valutazione - Rapporto di valutazione per il 2012 - Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi - Non luogo a statuire))

(2016/C 048/102)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Nuvoli e F. Martin, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

La domanda, da un lato, di annullare il rapporto di valutazione del rendimento del ricorrente per il 2012, nelle sue parti «valutazione», «voti» e «fissazione degli obiettivi per il 2013» e nei limiti in cui il ricorrente non è proposto per la promozione alla funzione D, altresì di annullare o dichiarare inapplicabile la nota al personale n. 722 del 5 dicembre 2012 nonché la guida relativa alla procedura di valutazione del personale per il 2012, e, d’altro lato, di constatare l’esistenza di molestie psicologiche nei suoi confronti. Infine, la domanda di condannare la BEI al risarcimento dei danni morali e materiali subiti.

Dispositivo

1)

La decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti del 23 ottobre 2013 è annullata.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento del rapporto di valutazione relativo all’anno 2012 e di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola.


(1)  GU C 212 del 7.7.2014, pag. 44.


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