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Document 62014CN0492

    Causa C-492/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 5 novembre 2014 — Essent Belgium NV/Vlaams Gewest en Inter-Energa e a.

    GU C 34 del 2.2.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.2.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 34/7


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 5 novembre 2014 — Essent Belgium NV/Vlaams Gewest en Inter-Energa e a.

    (Causa C-492/14)

    (2015/C 034/06)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

    Parti

    Ricorrente: Essent Belgium NV

    Convenute: Vlaams Gewest, Inter-Energa, IVEG, Infrax West, Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE), Vlaamse Regulator van de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG)

    Altre parti: Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen (IMEA), Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO), Intercommunale Vereniging voor Energielevering in Midden-Vlaanderen (Intergem), Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse (IVEKA), Iverlek, Gaselwest CVBA, Sibelgas CVBA

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se gli articoli 28 e 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro, nella fattispecie il decreto fiammingo del 17 luglio 2000, recante l’organizzazione del mercato dell’elettricità, in combinato disposto con il decreto del Governo fiammingo del 4 aprile 2003«recante modifica del decreto del Governo fiammingo del 28 settembre 2001 sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili» e che limita la distribuzione gratuita all’immissione di elettricità prodotta da impianti di produzione collegati alle reti di distribuzione situate nella Regione fiamminga ed esclude dalla distribuzione gratuita l’elettricità prodotta da impianti di produzione non collegati alle reti di distribuzione situate nella Regione fiamminga.

    2)

    Se gli articoli 28 e 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro, nella fattispecie il decreto fiammingo del 17 luglio 2000, recante l’organizzazione del mercato dell’elettricità, in combinato disposto con il decreto del 5 marzo 2004, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, come applicato dal VREG, che limita la distribuzione gratuita all’elettricità prodotta da impianti di produzione che immettono direttamente in una rete di distribuzione situata in Belgio e che esclude da detta distribuzione gratuita l’elettricità prodotta da impianti di produzione che non immettono direttamente [la rispettiva elettricità] in una rete di distribuzione situata in Belgio.

    3)

    Se una normativa nazionale come quella di cui alla prima questione e alla seconda questione sia compatibile con il principio di uguaglianza e con il divieto di discriminazione, sanciti tra l’altro all’articolo 12 del Trattato che istituisce la Comunità europea e agli articoli 3, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/54/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, all’epoca dei fatti applicabile


    (1)  GU L 176, pag. 37.


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