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Document 62014CN0390

    Causa C-390/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Eparchiako Dikastirio Larnakas (Cipro) il 18 agosto 2014 — Astinomikos Diefthindis Larnakas/Masoud Mehrabipari

    GU C 372 del 20.10.2014, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.10.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 372/7


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Eparchiako Dikastirio Larnakas (Cipro) il 18 agosto 2014 — Astinomikos Diefthindis Larnakas/Masoud Mehrabipari

    (Causa C-390/14)

    2014/C 372/10

    Lingua processuale: il greco

    Giudice del rinvio

    Eparchiako Dikastirio Larnakas

    Parti

    Autorità procedente: Astinomikos Diefthindis Larnakas

    Imputato: Masoud Mehrabipari

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se, tenuto conto dei principi di leale cooperazione, di effetto utile in vista del conseguimento delle finalità delle direttive, nonché di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle pene, gli articoli 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE (1) possano essere interpretati nel senso che consentono l’esercizio dell’azione penale sulla base di una normativa nazionale, precedente la trasposizione (articolo 19, paragrafo1, lettere f) e i), della legge sugli stranieri e sull’immigrazione, denominata «capo 105»), nei confronti del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare al quale siano state infruttuosamente applicate misure coercitive di allontanamento e che sia rimasto in stato di trattenimento per un periodo superiore a 18 mesi, per non essere in possesso di un passaporto e per non aver collaborato con le autorità ai fini del rilascio di tale passaporto tramite la sua ambasciata, adducendo il timore di persecuzioni da parte delle autorità dell’Iran;

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione, se detta azione penale possa essere esercitata subito dopo la scadenza del periodo massimo di trattenimento di 18 mesi ai fini dell’espulsione, con la conseguenza che il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare non viene rilasciato e il suo trattenimento, se il Tribunale lo ritiene necessario a causa del pericolo di contumacia, si protrae in pendenza del procedimento penale;

    3)

    Che cosa si intenda per la «mancata di cooperazione» del cittadino di un paese terzo, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 6, lettera a) della direttiva 2008/115 e, in particolare, se tale nozione possa coincidere con quanto previsto dalle disposizioni di diritto nazionale (articolo 19, [paragrafo 1, lettere f) e i), della legge sugli stranieri e sull’immigrazione, denominata «capo 105»]), che sanzionano penalmente qualunque rifiuto di «esibire al Direttore qualunque documento che egli abbia richiesto», nonché qualunque «resistenza o impedimento, attivo o passivo, opposto a qualunque Direttore nell’esecuzione delle sue funzioni» per mancata esibizione del passaporto, mentre, al contempo, non sono dedotti elementi relativi ad azioni che siano state intraprese dalle autorità nei confronti delle autorità del paese d’origine per portare a buon fine l’allontanamento del cittadino del paese terzo.


    (1)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).


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