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Document 62014CA0560

Causa C-560/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — M/Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato — Domanda di protezione sussidiaria — Regolarità del procedimento nazionale di esame di una domanda di protezione sussidiaria presentata in seguito al rigetto di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato — Diritto di essere ascoltato — Portata — Diritto ad un colloquio orale — Diritto di chiamare testimoni e di esaminarli in contraddittorio)

GU C 104 del 3.4.2017, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — M/Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General

(Causa C-560/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato - Domanda di protezione sussidiaria - Regolarità del procedimento nazionale di esame di una domanda di protezione sussidiaria presentata in seguito al rigetto di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato - Diritto di essere ascoltato - Portata - Diritto ad un colloquio orale - Diritto di chiamare testimoni e di esaminarli in contraddittorio))

(2017/C 104/17)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrente: M

Convenuti: Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General

Dispositivo

Il diritto di essere ascoltato, come applicabile nell’ambito della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, non esige, in linea di principio, che, qualora una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, preveda due procedimenti distinti, uno successivo all’altro, per l’esame, rispettivamente, della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della domanda di protezione sussidiaria, il richiedente la protezione sussidiaria benefici del diritto ad un colloquio orale concernente la sua domanda e del diritto di chiamare testimoni o di esaminarli in contraddittorio durante tale colloquio.

Deve tuttavia essere organizzato un colloquio orale qualora circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l’autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.


(1)  GU C 81 del 9.3.2015.


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