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Document 62014CA0427

Causa C-427/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā Tiesa — Lettonia) — Valsts ieņēmumu dienests/«Veloserviss» SIA (Rinvio pregiudiziale — Codice doganale comunitario — Controllo a posteriori delle dichiarazioni — Principio della tutela del legittimo affidamento — Limitazione, nel diritto nazionale, del riesame dei risultati di un controllo a posteriori — Possibilità — Decisione relativa al primo controllo a posteriori — Informazioni inesatte o incomplete ignote alla data della decisione)

GU C 48 del 8.2.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā Tiesa — Lettonia) — Valsts ieņēmumu dienests/«Veloserviss» SIA

(Causa C-427/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Codice doganale comunitario - Controllo a posteriori delle dichiarazioni - Principio della tutela del legittimo affidamento - Limitazione, nel diritto nazionale, del riesame dei risultati di un controllo a posteriori - Possibilità - Decisione relativa al primo controllo a posteriori - Informazioni inesatte o incomplete ignote alla data della decisione))

(2016/C 048/04)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: Valsts ieņēmumu dienests

Convenuta:«Veloserviss» SIA

Dispositivo

L’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale limiti la possibilità per le autorità doganali di reiterare una revisione o un controllo a posteriori e di trarne le conseguenze fissando una nuova obbligazione doganale, allorché tale limitazione si riferisce a un periodo di tre anni dalla data in cui è sorta la prima obbligazione doganale, circostanza la cui verifica compete al giudice del rinvio.


(1)  GU C 421 del 24.11.2014.


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