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Document 62013CN0476

Causa C-476/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 30 agosto 2013 — Heidemarie Retzlaff/easyJet Airline Co. Ltd

GU C 359 del 7.12.2013, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 359/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 30 agosto 2013 — Heidemarie Retzlaff/easyJet Airline Co. Ltd

(Causa C-476/13)

2013/C 359/04

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Attrice e ricorrente in cassazione: Heidemarie Retzlaff

Convenuta e resistente in cassazione: easyJet Airline Co. Ltd

Questioni pregiudiziali

1)

Se un risarcimento dei danni concesso a norma del diritto nazionale, riguardante il rimborso delle spese di viaggio supplementari sostenute a seguito della cancellazione di un volo prenotato, possa essere detratto dalla compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del regolamento (1), allorché il vettore aereo ha ottemperato ai suoi obblighi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento.

2)

Laddove la detrazione risulti possibile, se essa si applichi anche alle spese di trasporto sostitutivo verso la destinazione finale del volo.

3)

Qualora la detrazione risulti possibile, se il vettore aereo possa sempre effettuarla, o se essa dipenda dalla misura in cui il diritto nazionale la consenta o il giudice la ritenga adeguata.

4)

Qualora il diritto nazionale sia determinante o il giudice debba adottare una decisione discrezionale, se la compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del regolamento sia destinata a compensare solo i disagi e la perdita di tempo subiti dai passeggeri a seguito della cancellazione, o se essa compensi anche danni materiali.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).


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