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Document 62013CN0102

    Causa C-102/13 P: Impugnazione proposta il 1 °marzo 2013 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 18 dicembre 2012 , causa T-205/11, Germania/Commissione

    GU C 164 del 8.6.2013, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 164/8


    Impugnazione proposta il 1o marzo 2013 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 18 dicembre 2012, causa T-205/11, Germania/Commissione

    (Causa C-102/13 P)

    2013/C 164/13

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la decisione del Tribunale dell’Unione europea, del 18 dicembre 2012, causa T-205/11,

    dichiarare ricevibile il ricorso e rinviare la controversia al Tribunale affinché si pronunci sul merito e

    condannare la Commissione europea alle spese del procedimento incidentale dinanzi al Tribunale e alla Corte.

    Motivi e principali argomenti

    L’impugnazione si rivolge contro la decisione del Tribunale dell’Unione europea del 18 dicembre 2012, causa T-205/11, recante rigetto del ricorso della Repubblica federale di Germania diretto all’annullamento della decisione 2011/527/EU della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa all’aiuto di Stato della Germania C-7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) «KStG, Sanierungsklausel».

    Il governo tedesco fonda la sua impugnazione su due motivi, che rispettivamente si ricollegano alla censura di un difetto di motivazione:

    Violazione del principio della buona amministrazione, che rappresenta una specifica applicazione del generale principio della certezza del diritto, in quanto il Tribunale avrebbe classificato erroneamente la procedura di notifica scelta dalla Commissione per la decisione impugnata e non avrebbe stabilito le formalità da rispettare affinché sia efficace una notifica con avviso di ricevimento di una decisione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (1).

    Violazione del principio della buona amministrazione, che rappresenta una specifica applicazione del generale principio della certezza del diritto, in quanto il Tribunale avrebbe stabilito che la Commissione, per quanto riguarda la censura relativa al ritardo nella presentazione del ricorso, non aveva l’onere di provare che l’invio era stato ricevuto da un soggetto identificabile e che si trattava di un soggetto autorizzato a ricevere notifiche.


    (1)  GU L 83, pag. 1.


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