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Document 62013CN0074

Causa C-74/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 12 febbraio 2013 — GSV Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

GU C 164 del 8.6.2013, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 12 febbraio 2013 — GSV Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-74/13)

2013/C 164/12

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: GSV Kft.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se si possa ritenere che un materiale

di colore bianco,

di forma rettangolare,

che consiste in un tessuto

caratterizzato da un’armatura con filato ritorto,

la cui trama è composta da due fili che, incrociandosi, circondano gli orditi,

le cui maglie hanno fori delle dimensioni i 4 × 4 mm,

avente una superficie pari a 100 × 201 cm,

realizzato con fibre di vetro rivestite di un materiale plastico, ossia copolimero di acrilato di stirene,

che non consta di stoppini,

con un peso pari a 136 g/m2,

con orditi di densità pari a 415 tex

e trame di densità pari a 132 tex,

possieda le caratteristiche materiali indicate nel considerando 14 e nell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 138/2011 della Commissione, del 16 febbraio 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (1), e che consistono in

tessuti a maglia aperta

costituiti da fibra di vetro,

con maglie di dimensioni in lunghezza e in larghezza superiori a 1,8 mm,

e peso superiore a 35 g/m2,

e, di conseguenza, se si debba interpretare il codice TARIC 7019590010 nel senso che il materiale sopra descritto è incluso come tale in detto codice, tenuto conto anche della classificazione doganale e delle diverse versioni linguistiche del diritto comunitario.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se possa essere esentata dal pagamento di un dazio antidumping in forza dell’ordinamento comunitario una persona fisica o giuridica che, facendo affidamento sulle disposizioni del regolamento pubblicato nella propria lingua nazionale senza accertarsi delle eventuali discrepanze nelle altre versioni linguistiche, e basandosi sul significato generale e corrente del tenore di detto testo normativo nella propria lingua, importi nel territorio dell’Unione europea un prodotto fabbricato al di fuori dell’Unione, considerato che, secondo la versione linguistica dalla stessa conosciuta, tale prodotto non figura tra quelli soggetti al dazio antidumping, anche nell’ipotesi in cui si possa stabilire, in esito ad un confronto tra le varie versioni linguistiche della normativa comunitaria in questione, che in realtà il diritto comunitario assoggetta tale prodotto al pagamento di un dazio antidumping.


(1)  GU L 43, pag. 9


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