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Document 62012CN0348
Case C-348/12 P: Appeal brought on 16 July 2012 by Council of the European Union against the judgment of the General Court (Fourth Chamber) delivered on 25 April 2012 in Case T-509/10 Manufacturing Support & Procurement Kala Naft v Council
Causa C-348/12 P: Impugnazione proposta il 16 luglio 2012 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 25 aprile 2012 , causa T-509/10, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio
Causa C-348/12 P: Impugnazione proposta il 16 luglio 2012 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 25 aprile 2012 , causa T-509/10, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio
GU C 287 del 22.9.2012, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 287/27 |
Impugnazione proposta il 16 luglio 2012 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 25 aprile 2012, causa T-509/10, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio
(Causa C-348/12 P)
2012/C 287/53
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)
Altra parte nel procedimento: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Téhéran, Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
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annullare la sentenza pronunciata il 25 aprile 2012 dal Tribunale (Quarta Sezione) nella causa T-509/10; |
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pronunciarsi in via definitiva sulla controversia e respingere in quanto irricevibile il ricorso della Kala Naft contro gli atti del Consiglio di cui trattasi o, in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato; |
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condannare la Kala Naft alle spese sostenute dal Consiglio in primo grado e nell’ambito della presente impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
Il Consiglio ritiene che la sentenza del Tribunale nella causa soprammenzionata sia viziata da due errori di diritto e che detta sentenza dovrebbe, di conseguenza, essere annullata.
In primo luogo, il Consiglio considera che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non respingendo in quanto irricevibile il ricorso proposto dalla società sebbene tale società costituisse, ad avviso del Consiglio, un ente governativo iraniano.
In secondo luogo, il Consiglio ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto affermando che uno dei motivi addotti per giustificare l'imposizione delle misure restrittive nei confronti della Kala Naft non era sufficiente per soddisfare l'obbligo di motivazione e che il Consiglio era tenuto a fornire elementi di prova per suffragare un altro di tali motivi. Il Consiglio sostiene inoltre che il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando che l'elemento della motivazione secondo cui la società Kala Naft commercia in apparecchiature per il settore petrolifero e gasiero idonee ad essere utilizzate nel programma nucleare iraniano non può essere considerato un «sostegno» alla proliferazione nucleare, senza mettere tale elemento in rapporto con gli altri elementi della motivazione