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Document 62012CN0346

    Causa C-346/12 P: Impugnazione proposta il 19 luglio 2012 dalla DMK Deutsches Milchkontor GmbH (già Nordmilch AG) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 maggio 2012 , causa T-546/10, Nordmilch AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    GU C 287 del 22.9.2012, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.9.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 287/26


    Impugnazione proposta il 19 luglio 2012 dalla DMK Deutsches Milchkontor GmbH (già Nordmilch AG) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 maggio 2012, causa T-546/10, Nordmilch AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    (Causa C-346/12 P)

    2012/C 287/51

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: DMK Deutsches Milchkontor GmbH (già Nordmilch AG) (rappresentante: W. Berlit, Rechtsanwalt)

    Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Lactimilk, SA;

    Conclusioni della ricorrente

    annullare il punto 1 e il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale del 22 maggio 2012, causa T-546/10;

    accogliere tutte le conclusioni da essa presentate in primo grado;

    condannare la Lactimilk SA alle spese sostenute dalla ricorrente durante tutto il procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    La decisione impugnata del Tribunale deve essere annullata, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato una somiglianza tra il marchio richiesto dalla ricorrente e i marchi della Lactimilk SA e, pertanto, concludendo per la sussistenza di un rischio di confusione, avrebbe applicato erroneamente l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94. Infatti, il Tribunale non avrebbe, a torto, comparato i marchi effettivamente in conflitto facendo riferimento alla grafia in cui sono stati richiesti o registrati (ovvero caratteri maiuscoli) ma avrebbe esaminato il rischio di confusione tra i due marchi sulla base di una grafia diversa. Cosi facendo il Tribunale avrebbe falsato i fatti. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente presupposto un accento del marchio richiesto sulla seconda sillaba, benché il marchio richiesto fosse redatto a caratteri maiuscoli per cui anche secondo le regole della lingua spagnola un accento del marchio richiesto solo sulla seconda sillaba sarebbe escluso.


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