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Document 62012CN0322
Case C-322/12: Reference for a preliminary ruling from the Cour de cassation (Belgium) lodged on 4 July 2012 — État belge — SPF Finances v GIMLE SA
Causa C-322/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 4 luglio 2012 — Stato belga — SPF Finances/GIMLE SA
Causa C-322/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 4 luglio 2012 — Stato belga — SPF Finances/GIMLE SA
GU C 287 del 22.9.2012, p. 22–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 287/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 4 luglio 2012 — Stato belga — SPF Finances/GIMLE SA
(Causa C-322/12)
2012/C 287/40
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti nella causa principale
Ricorrente in cassazione: Stato belga — SPF Finances
Resistente in cassazione: GIMLE SA
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 2, [paragrafi] 3, 4 e 5, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato, e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (1), debba essere interpretato nel senso che esso non prevede soltanto l’indicazione di informazioni complementari nell’allegato ai conti annuali ma — allorché il prezzo di acquisto non corrisponde manifestamente al valore effettivo dei beni interessati, offrendo in tal modo un quadro falsato della situazione patrimoniale, di quella finanziaria, nonché del risultato dell’impresa — impone la deroga al principio della contabilizzazione delle voci dell'attivo al prezzo di acquisto e la relativa immediata contabilizzazione al rispettivo valore di rivendita, se quest’ultimo appare come il valore effettivo di tali voci.
(1) GU L 222, pag. 11.