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Document 62012CN0311

    Causa C-311/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Nienburg (Germania) il 27 giugno 2012 — Heinz Kassner/Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG

    GU C 287 del 22.9.2012, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.9.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 287/19


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Nienburg (Germania) il 27 giugno 2012 — Heinz Kassner/Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG

    (Causa C-311/12)

    2012/C 287/36

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Arbeitsgericht Nienburg

    Parti

    Ricorrente: Heinz Kassner

    Resistente: Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE (1) del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, debbano essere interpretati nel senso che essi ostino a una disciplina legislativa nazionale, ai sensi della quale, in determinati settori, la durata del periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane può essere ridotta mediante contratto collettivo.

    2)

    Se l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, debbano essere interpretati nel senso che essi ostino ad una disciplina legislativa nazionale, ai sensi della quale i contratti collettivi possono prevedere che riduzioni retributive, nel periodo di riferimento, conseguenti ad una riduzione dell’orario di lavoro, ad interruzioni dell’attività lavorativa o ad assenza involontaria dal lavoro, incidano sul calcolo della retribuzione delle ferie, con la conseguenza che il lavoratore non riceverà, per la durata del periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, alcuna indennità per ferie ovvero, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, alcuna indennità sostitutiva delle ferie non godute.

    3)

    Nel caso in cui la seconda questione venga risolta affermativamente: se l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, debbano essere interpretati nel senso che essi ostino ad una ad una disciplina legislativa nazionale, ai sensi della quale i contratti collettivi possono prevedere che riduzioni retributive, nel periodo di riferimento, conseguenti ad una riduzione dell’orario di lavoro, ad interruzioni dell’attività lavorativa o ad assenza involontaria dal lavoro, incidano sul calcolo della retribuzione delle ferie, con la conseguenza che il lavoratore riceverà, per la durata del periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, un’indennità per ferie inferiore — ovvero, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, un’indennità sostitutiva delle ferie inferiore — rispetto a quella altrimenti spettantegli qualora il calcolo dell’indennità per ferie venisse effettuato sulla scorta della retribuzione media che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo di riferimento in assenza di dette riduzioni della retribuzione. In caso di soluzione affermativa: a quale valore percentuale massimo, calcolato sulla retribuzione media integrale del lavoratore, possa ammontare una riduzione collettiva dell’indennità per ferie — consentita da disposizioni legislative nazionali — conseguente ad una riduzione dell’orario di lavoro, ad interruzioni dell’attività lavorativa o ad un’assenza involontaria dal lavoro nel periodo di riferimento, affinché si possa ritenersi che tale disciplina nazionale sia interpretata in modo conforme al diritto dell’Unione.

    4)

    Se l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, debbano essere interpretati nel senso che essi ostino ad una normativa collettiva nazionale, ai sensi della quale non sussiste il diritto alle ferie per quei periodi dell’anno in cui il lavoratore inabile al lavoro per malattia non abbia percepito né la retribuzione né l’indennità di malattia o l’indennità per lesioni, laddove ciò implichi la spettanza al lavoratore del diritto ad un periodo di ferie annuali inferiore a quattro settimane.

    5)

    Se l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, debbano essere interpretati nel senso che essi ostino ad una normativa collettiva nazionale, ai sensi della quale il diritto all’indennità per ferie — ovvero, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, un diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute — non sorge in quegli anni in cui, in seguito ad interruzioni dell’attività lavorativa o all’assenza involontaria dal lavoro, in particolare a causa di una malattia, non venga, di fatto, percepita alcuna retribuzione lorda.

    6)

    Se l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, debbano essere interpretati nel senso che essi ostino ad una normativa collettiva nazionale, ai sensi della quale il diritto alle ferie e all’indennità sostituiva delle ferie non godute si estingue alla scadenza dell’anno civile successivo all’anno in cui esso sorge, venendo così limitata la possibilità per un lavoratore inabile al lavoro durante più periodi di riferimento consecutivi di cumulare i periodi di ferie annuali retribuite spettantigli. In caso di soluzione affermativa: se il diritto dell’Unione venga attuato più efficacemente nel diritto nazionale qualora una normativa collettiva di tal genere venga disapplicata in toto, oppure qualora essa venga interpretata in maniera conforme al diritto dell’Unione, nel senso che, in luogo del termine annuale, si applichi un determinato termine più lungo.

    7)

    Qualora una o più questioni dalla prima alla quinta vengano risolte affermativamente: se il principio generale della certezza del diritto, sancito dal diritto dell’Unione, e il divieto di retroattività, impongano di limitare nel tempo, con effetto per tutti gli interessati, la possibilità di ricorrere all’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, per mezzo dell'emananda decisione pregiudiziale nel presente procedimento, laddove la giurisprudenza nazionale di ultimo grado ha già affermato che le pertinenti normative legislative e collettive nazionali non possono essere interpretate in senso conforme al diritto dell’Unione. Qualora la Corte risolva la questione in senso negativo: se sia compatibile con il diritto dell’Unione il fatto che i giudici nazionali, sulla base del diritto nazionale, garantiscano la tutela del legittimo affidamento ai datori di lavoro che hanno confidato nel mantenimento della giurisprudenza nazionale di ultimo grado, oppure se la garanzia della tutela del legittimo affidamento sia riservata alla Corte di giustizia dell’Unione europea.


    (1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).


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