Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TN0466

    Causa T-466/11: Ricorso proposto il 23 agosto 2011 — Ellinika Nafpigeia e 2. Hoern Beteilingungs Gesellschaft mit beschränkter Haftung/Commissione

    GU C 331 del 12.11.2011, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.11.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 331/24


    Ricorso proposto il 23 agosto 2011 — Ellinika Nafpigeia e 2. Hoern Beteilingungs Gesellschaft mit beschränkter Haftung/Commissione

    (Causa T-466/11)

    2011/C 331/47

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: 1) Ellinika Nafpigeia SA (Hellenic Shipyards, Skaramanka, Grecia), 2) 2. Hoern Beteilingungs GmbH (Kiel, Germania) (rappresentanti: K. Chrysogonos e A. Mitsis, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni delle ricorrenti

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione 1o dicembre 2010 C(2010) 8274 def., relativa all’aiuto di Stato CR 16/2004 (ex NN 29/2004, CP 71/2002 e CP 133/2005), la quale costituisce una misura di applicazione della decisione 2 luglio 2008, C(2008) 3118 (GU L 225 del 27 agosto 2009, pag. 104) sul recupero degli aiuti di Stato (decisione di recupero), come integrata, dettagliata e precisata dai documenti ed altri elementi del fascicolo;

    condannare la Commissione alle spese giudiziarie sostenute dalle ricorrenti;

    in subordine, interpretare, in maniera vincolante erga omnes e in particolare nei confronti della Commissione, la decisione 1o dicembre 2010, C(2010) 8274 def., come integrata dai documenti ed altri elementi del fascicolo, nel senso più precisamente definito nel ricorso, in modo che sia compatibile: con l’art. 17 della decisione di recupero, sulla quale si fonda la decisione impugnata; con l’art. 346 TFUE, in applicazione del quale essa è stata emessa; con i principi di certezza e sicurezza del diritto nonché con i diritti di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi, di libertà d'impresa e di proprietà, principi violati dalla corrente interpretazione ed applicazione della decisione impugnata da parte della Commissione e delle autorità elleniche.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti fanno valere quattro motivi.

    Col primo motivo di annullamento, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l’art. 17 della decisione di recupero, nella misura in cui la decisione impugnata incide sulle attività militari della Ellinika Nafpigeia SA (Hellenic Shipyards, in prosieguo: la «HSY»), in quanto impone alla HSY di alienare il complesso dei suoi elementi patrimoniali che non sono attualmente indispensabili in maniera assoluta, ma che tuttavia sono in parte necessari o relativamente necessari o possono divenire assolutamente necessari in futuro per le attività militari della HSY.

    Col secondo motivo di annullamento, le ricorrenti considerano che la decisione impugnata viene interpretata, sulla base di un’applicazione erronea dell’art. 346 TFUE, nel senso che le attività militari della HSY, consistono solo negli ordini correnti della Marina Militare ellenica e non nelle singole attività non commerciali, come le future commesse della Marina Militare o delle forze armate greche o straniere o ogni altra attività di fabbricazione, fornitura o riparazione del materiale di difesa.

    Col terzo motivo di annullamento, le ricorrenti affermano che la decisione impugnata, violando i principi di certezza e sicurezza del diritto, contiene incertezze sostanziali quanto all’ambito di applicazione della stessa ratione personae, ratione temporis e ratione materiae, mentre in parallelo offre un amplissimo margine discrezionale agli organi incaricati della sua applicazione, così da essere interpretata nel senso di imporre obblighi e divieti non previsti nella decisione di recupero, o alle persone non obbligate, o indeterminati e inapplicabili, ovvero oltrepassando la misura ragionevole imposta dalla salvaguardia di diritti e delle libertà fondamentali. Inoltre le ricorrenti ritengono che la decisione impugnata, in violazione dei principi di certezza e sicurezza del diritto, è in parte inapplicabile, giacché esige misure per le quali ricorre una parziale o totale impossibilità giuridica e/o pratica di applicazione, mentre anche il termine semestrale richiesto per la sua attuazione era sin dall’inizio inattuabile ed irrealistico.

    Col quarto motivo di annullamento, le ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata impone obblighi e divieti alla HSY ed ai suoi azionisti in un modo che lede i loro diritti fondamentali di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi, di libertà d'impresa e di proprietà, in parte senza che sussista un fondamento giuridico nonché, comunque, andando oltre quanto necessario ai fini della misura di recupero.


    Top