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Documento 62011TA0476

Causa T-476/11 P: Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2013 — Commissione/Moschonaki ( «Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Avviso di posto vacante — Rigetto della candidatura — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricevibilità — Regola della concordanza tra il ricorso e il reclamo — Articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari — Ricorso per risarcimento danni» )

GU C 359 del 7.12.2013, p. 8—8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 359/8


Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2013 — Commissione/Moschonaki

(Causa T-476/11 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Avviso di posto vacante - Rigetto della candidatura - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Ricevibilità - Regola della concordanza tra il ricorso e il reclamo - Articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari - Ricorso per risarcimento danni)

2013/C 359/12

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Altra parte nel procedimento: Chrysanthe Moschonaki (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Corte dei conti dell’Unione europea (rappresentanti: T. Kennedy e I. Ní Riagáin Düro, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta a ottenere l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 28 giugno 2011, AS/Commissione, F-55/10 (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 28 giugno 2011, AS/Commissione (F-55/10, non ancora pubblicata nella Raccolta), è annullata nella parte in cui è dichiarato ricevibile il motivo basato sulla violazione dell’articolo 7 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, è annullata la decisione del 30 settembre 2009 con cui la Commissione europea ha respinto la candidatura della sig,ra Chrysanthe Moschonaki in base a tale motivo, e la Commissione è condannata a versare alla sig.ra Moschonaki la somma di EUR 3 000.

2)

L’impugnazione è respinta per il resto.

3)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

4)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 319 del 29.10.2011.


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